D.Lgs. 1 agosto 2011, n. 141:modifiche ai contratti delle pubbliche amministrazioni

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In data 22 agosto 2011, la Gazzetta Ufficiale ha pubblicato il D.Lgs. n. 141/2011 recante modifiche al precedente D.Lgs. n. 150/2010, concernente la materia dei contratti delle pubbliche amministrazioni. La finalità del decreto è quella di migliorare il lavoro nelle pubbliche amministrazioni agevolando la trasparenza delle regole e di conseguenza l’efficienza delle stesse. Le modifiche riguardano alcuni punti del precedente D.Lgs. n. 150/2010 che si possono così riassumere: – il numero complessivo degli incarichi a contratto nella dotazione organica dirigenziale, non può superare la percentuale del diciotto per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato. – la distribuzione dei differenti livelli di performance, di cui al comma 2 e 3 dell’art. 19, D.Lgs. n. 150/2010, non si applicano al personale dipendente, se il numero dei dipendenti in servizio nell’amministrazione non è superiore a quindici e, ai dirigenti, se il numero dei dirigenti in servizio nell’amministrazione non è superiore a cinque. In ogni caso, deve essere garantita l’attribuzione selettiva della quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla perfomance, in applicazione del principio di differenziazione del merito, ad una parte limitata del personale dirigente e non dirigente. – la disciplina relativa all’adeguamento dei contratti collettivi integrativi viene aggiornata a seconda dell’anno di stipula del contratto. – le disposizioni relative al procedimento negoziale di approvazione dei contratti collettivi nazionali sono esclusivamente quelle successive all’entrata in vigore del decreto. – per gli enti locali, i contratti stipulati in base a previsioni legislative, statutarie e regolamentari, nel rispetto delle limitazioni finanziarie sulla spesa del personale e sull’utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato possono essere mantenuti fino alla loro scadenza, fermo restando la valutabilità della conformità dei contratti stessi e degli incarichi ad ogni altra disposizione normativa.

Studio Cataldi