Dalla manovra di ferragosto, rendite finanziarie tutte al 20

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Dividendi e plusvalenze da partecipazioni qualificate continueranno ad andare in dichiarazione, partecipando al reddito complessivo nella misura del 49,72 per cento
La “manovra di ferragosto” (Dl 138/2011), appena arrivata in Senato per l’avvio dell’iter di conversione, ha uniformato la misura della tassazione delle rendite finanziarie al 20%. In particolare, all’articolo 2, comma 6, del decreto legge, è previsto che le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all’articolo 44 del Tuir (redditi di capitale) e sui redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies, sono stabilite nella misura del 20 per cento. In altri termini, le ritenute e le imposte sostitutive sui redditi di capitale (interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti, interessi e altri proventi delle obbligazioni, utili derivanti da partecipazioni non qualificate, proventi derivanti dalla gestioni individuali o collettive di portafoglio) e sui redditi diversi di natura finanziaria (plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote di partecipazioni non qualificate, titoli, strumenti finanziari, certificati di massa, valute estere) avranno un’unica aliquota del 20%, in luogo delle precedenti aliquote del 12,50 e/o del 27 per cento. Rimane invariata, per le persone fisiche, la tassazione su dividendi e plusvalenze da partecipazioni qualificate; tali proventi, indicati in dichiarazione, continueranno a concorrere al reddito in misura pari al 49,72 per cento. Il decreto legge interviene anche sulla deducibilità delle minusvalenze su partecipazioni non qualificate, sulle perdite e i differenziali negativi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quater, realizzate fino al 31 dicembre 2011, stabilendo che andranno portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi, realizzati successivamente, per una quota pari al 62,5% del loro ammontare (quota data dal rapporto tra il 12,50 e il 20 per cento).
Decorrenza
La nuova aliquota si applica agli interessi, ai premi e a ogni altro provento costituente reddito di capitale, nonché ai redditi diversi, rispettivamente esigibili e realizzati dal 1° gennaio 2012; per i dividendi e proventi a essi assimilati l’aliquota unica si applica a quelli percepiti dal 1° gennaio 2012, a prescindere dalla data di delibera di distribuzione. Per le obbligazioni e gli altri titoli similari, di cui all’articolo 2, comma1, del Dlgs 239/1996, l’aliquota del 20% scatterà sugli interessi e su ogni altro provento maturato a partire dal 1 gennaio 2012. Regola che vale anche per le gestioni individuali di portafoglio (risparmio gestito): aliquota del 20% sui risultati maturati a partire dal 1 gennaio 2012.
Esclusioni
Restano esclusi dall’applicazione dell’aliquota del 20% interessi, premi e ogni altro provento costituente reddito di capitale, nonché i redditi diversi, relativi a :
– obbligazioni e altri titoli del debito pubblico (vale a dire titoli di Stato ed equiparati – tra i quali, anche quelli emessi da enti territoriali – e i buoni postali fruttiferi)
– obbligazioni emesse da Stati inclusi nella white list di cui all’articolo 168–bis del Tuir
– titoli di risparmio per l’economia meridionale
– piani di risparmio a lungo termine appositamente istituiti.
Fuori dalla nuova aliquota anche gli interessi corrisposti da società italiane a società estere “consociate” – vale a dire società di altri Stati dell’Unione europea in linea di principio destinatarie delle disposizioni di cui alla direttiva 2003/49/CE (ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 5 %) – e gli utili corrisposti a soggetti residenti nell’Ue o in Paesi aderenti al See inclusi nella white list, soggetti alla ritenuta con aliquota ridotta dell’1,375%. Infine, rimane invariata l’aliquota dell’11% sul risultato netto maturato delle forme di previdenza complementare.
Abrogazioni
A decorrere dal 1° gennaio 2012 sono abrogate le disposizioni previste dai commi 1 – 4 dell’articolo 7, Dl 323/1996 (legge Prodi). Pertanto, è abolito l’obbligo di un prelievo aggiuntivo nella misura del 20% sui proventi derivanti da depositi di denaro, valori immobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e da titoli similari, effettuati da persone fisiche a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti. Inoltre, viene meno il prelievo aggiuntivo del 20% degli interessi e degli altri proventi, qualora il rimborso delle obbligazioni e dei titoli similari con scadenza non inferiore a 18 mesi sia effettuato anticipatamente.

Luigi Durante

Fisco Oggi