È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2011, n. 242, la direttiva 4 agosto 2011 adottata dal Ministro dello Sviluppo Economico per uniformare le procedure e rafforzare l’efficacia dei controlli metrologici sui distributori di carburanti conformi alla Direttiva 2001/22/CE, a maggior garanzia dei diritti e degli interessi dei consumatori e, al tempo stesso, della certezza delle regole anche per gli operatori interessati.
Si è tal modo data tempestiva attuazione alla previsione a tal fine contenuta nel Decreto ministeriale 18 gennaio 2011, n. 32, relativo al regolamento concernente i criteri per l’esecuzione dei controlli metrologici successivi sui sistemi di misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall’acqua, ai sensi del Decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della Direttiva 2004/22/CE (MID).
La direttiva risponde anche alle preoccupazioni e agli interrogativi che erano sorti sulle tolleranze ammesse per gli strumenti in servizio, fissando al comma 2 dell’articolo 3 il “modus operandi” in caso venga riscontrato un errore compreso tra l’errore massimo permesso in sede di verificazione periodica e quello di cui all’articolo 5, comma 3 del decreto n. 32 del 18 gennaio 2011.