Corte dei Conti, regole chiare per il pareggio di bilancio

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Oggi il Presidente della Corte dei conti Luigi Giampaolino è stata audito dalle commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera sui progetti di legge costituzionale finalizzati all’introduzione in Costituzione del principio del pareggio di bilancio.
Il Presidente Giampaolino ha evidenziato la necessità di definire con chiarezza talune questioni fondamentali: il perimetro di applicazione delle nuove regole (i settori o gli enti di riferimento), i limiti e il significato dell’equilibrio dei bilanci, le eccezioni alla regola del pareggio e al divieto di indebitamento, i margini per la compensazione tra settori o tra enti, il momento contabile da monitorare (cassa, competenza giuridica o competenza economica), i ruoli e le responsabilità in tema di raccolta, elaborazione e diffusione delle informazioni quantitative necessarie per le procedure di controllo ex ante ed ex post, le competenze e le modalità per i controlli preventivi e successivi.
La Corte, ha affermato il Presidente Giampaolino, condivide la scelta del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche come aggregato di riferimento per la gestione della finanza pubblica, in considerazione della necessità di garantire la confrontabilità degli andamenti dei conti pubblici dei diversi Paesi europei.
Con riferimento alla nuova legge di contabilità – resa necessaria dalla necessità di introdurre in Costituzione solo i principi fondamentali della materia – il presidente Giampaolino ha evidenziato la necessità che vengano precisate:
– le modalità del coordinamento tra regole attinenti al bilancio dello Stato e quelle che assicurano il contributo all’equilibrio complessivo da parte degli altri enti della PA (che si sostanziano in “verifiche a consuntivo” e nella previsione di eventuali “misure di correzione”) ;
– i margini di flessibilità dei meccanismi posti alla base del contributo degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica (il patto di stabilità interno, il patto della salute);
– l’individuazione delle modalità di gestione dell’accesso all’indebitamento secondo le modifiche proposte all’articolo 119 della Costituzione (in particolare del comma 6).

Il Presidente Giampaolino ha inoltre precisato come, ad avviso della Corte, un punto nodale per l’effettiva realizzazione del principio dell’equilibrio dei conti pubblici e del pareggio del bilancio statale sia costituito da un efficiente sistema di verifica e controllo sia nella fase formativa sia in quella consuntiva.
Con riguardo, innanzi tutto, all’esigenza della giustiziabilità delle eventuali violazioni dell’art. 81, la Corte dei conti – ha proseguito il Presidente Giampaolino – non dubita che la Corte costituzionale, quale giudice delle leggi, debba continuare a conoscere delle relative questioni, e che il giudice remittente in via generale non possa che continuare ad essere la stessa Corte dei conti, anche attraverso nuove modalità di accesso diretto al giudizio di costituzionalità, similmente alle proposte avanzate fin dal lontano 1984 dalla Commissione Bozzi e contenute nel conseguente disegno di legge di modifica dell’art. 81 Cost. presentato dall’on. Andreatta.
Il Presidente Giampaolino ha, inoltre, segnalato l’opportunità di stabilizzare l’attività di audizione sui documenti di programmazione economica e sul disegno di legge di stabilità, svolta dalla Corte dei conti di volta in volta su richiesta delle Commissioni parlamentari, prevedendo l’obbligatorietà dei referti al Parlamento della Corte, per le verifiche a consuntivo sull’e quilibrio dei bilanci e sul rispetto degli obbiettivi in tema di contenimento del debito delle pubbliche amministrazioni.