Definizione agevolata delle liti fiscali minori

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L’Agenzia delle Entrate fornisce le indicazioni per la chiusura delle liti fiscali pendenti fino a 20mila euro. Nella Circolare 48/E particolare attenzione viene riservata all’ambito di applicazione della procedura agevolata, agli adempimenti necessari e alle modalità di pagamento, compresa la possibilità di scomputare le somme già versate in pendenza di giudizio. La possibilità di definire in maniera agevolata le liti fiscali “minori” in cui è parte l’Agenzia delle entrate è prevista dall’articolo 39, comma 12 del decreto legge n. 98 del 2011.
Le liti per le quali non scatta la definizione agevolata – In particolare, il documento di prassi fissa i limiti del concetto di “lite pendente” escludendo dalla definizione tutte le controversie per le quali il giudicato risulti formato nel periodo 1° maggio – 5 luglio 2011. Naturalmente, a queste liti si devono aggiungere quelle relative al rifiuto espresso o tacito alla restituzione di tributi e quelle sugli avvisi di liquidazione e i ruoli, oltre alle controversie sull’omesso versamento dei tributi e quelle legate ai condoni precedenti.
Le liti autonome trovano il valore della pax fiscale – All’interno della Circolare sono anche indicate le linee da seguire per la determinazione del valore delle “liti autonome” anche in caso di ricorso cumulativo, di impugnazione parziale e di impugnazione di avvisi di accertamento con cui si è proceduto alla rettifica di perdite.
La varietà dei tributi e degli atti oggetto della chiusura “facile” – Ampio spazio è inoltre dedicato all’ambito di definibilità delle liti sia per quanto riguarda le tipologie di atti impugnati sia in riferimento ai diversi tributi oggetto della giurisdizione tributaria.
Le modalità di definizione – Si rammenta che per potersi avvalere della definizione:
– la lite deve riguardare atti impositivi, in particolare avvisi di accertamento ed atti di irrogazione sanzioni;
– le imposte in contestazione, al netto di sanzioni ed interessi, non possono superare i 20.000 euro;
– la lite deve essere pendente alla data del 1° maggio 2011.
Per definire la lite è necessario pagare quanto dovuto entro il 30 novembre 2011 utilizzando il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” – codice tributo 8082– e presentare telematicamente la domanda di definizione entro il 2 aprile 2012.
Il testo completo della Circolare è disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate – www.agenziaentrate.gov.it – all’interno della sezione “Normativa e prassi”.