Agevolazione “prima casa”

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Rinunciare all’agevolazione “prima casa” è possibile se il richiedente non riesce a trasferire la residenza nel comune in cui è situato l’immobile entro il termine di diciotto mesi dalla data dell’atto di acquisto dell’abitazione.

Questa opportunità è concessa, come chiarisce la risoluzione 105/E diffusa oggi dall’Agenzia delle Entrate, in considerazione del fatto che il trasferimento di residenza costituisce una dichiarazione di intenti, cui l’acquirente si impegna a tener fede in un momento successivo alla stipula dell’atto.

Non è invece possibile rinunciare volontariamente all’agevolazione nel caso in cui risultino assenti i requisiti di cui si è dichiarato il possesso al momento dell’acquisto. I n tal caso, infatti, la dichiarazione di essere nelle condizioni che legittimano la fruizione del beneficio, fatta al momento della compravendita, risulterebbe mendace.

18 mesi per richiedere la revoca – Entro diciotto mesi dall’atto di acquisto dell’immobile è, quindi, possibile rinunciare all’agevolazione “prima casa” senza incorrere nell’applicazione di sanzioni. Non essendo ancora decorsi i termini, infatti, al contribuente non può essere imputato il mancato adempimento dell’impegno a trasferire la propria residenza nel nuovo comune.

Come ottenere la revoca – L’acquirente che non intende adempiere all’impegno di trasferire la propria residenza entro diciotto mesi dall’acquisto è tenuto a presentare istanza di revoca all’ufficio presso il quale l’atto è stato registrato, chiedendo la riliquidazione dell’imposta.

Questa istanza deve essere presentata sia se l’atto è stato assoggettato ad imposta di registro sia in caso di applicazione dell’Iva.

Ricevuto l’avviso di liquidazione, basterà versare la differenza tra l’imposta ordinaria e quella agevolata, oltre che gli interessi maturati a partire dalla data di stipula del contratto.

Il testo completo della risoluzione è disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate – www.agenziaentrate.gov.it