Nuove informazioni bancarie a disposizione del fisco. Grazie infatti all’introduzione dell’art. 2, comma 36 undevicies, del DL n.138/2011 sono stati estesi i casi in cui l’Agenzia delle Entrate può acquisire informazioni dagli istituti di credito.
In pratica, a seguito della predetta disposizione normativa l’Ufficio può acquisire una serie di dati finanziari dai quali elaborare specifiche liste selettive per finalità statistiche e di ricerca.
Tale norma, quindi, risulta notevolmente innovativa se si pensa che in questo modo si è derogato al principio secondo il quale i dati finanziari potevano essere acquisiti dagli organi accertatori – ossia dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Entrate – solo in caso di verifiche fiscali.
In base a queste informazioni, dunque, l’Ufficio potrà ad esempio scandagliare le varie tipologie di operazioni bancarie effettuate dai contribuenti di una certa area geografica con la possibilità di individuare una serie di indicatori finanziari qualificati come “anomali”.
Ancora, il recupero delle predette informazioni potrà permettere anche di individuare soggetti potenzialmente a rischio evasione.
A seguito delle predette novità, pertanto, l’attenzione del contribuente dovrà risultare – se possibile – ancora maggiore rispetto al passato, cercando di valutare bene la tipologia delle operazioni bancarie da compiere (sia dal punto di vista economico/finanziario sia da quello fiscale) ed avendo cura di tenere copia di tutta la documentazione.
Ciò allo scopo di giustificare anche a distanza di anni tutte le operazioni finanziarie effettuate.
Avv. Matteo Sances