Detrazione Irpef 36%, eliminata la comunicazione di inizio lavori

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Chi si avvale della detrazione Irpef del 36%, non è più obbligato a inviare con raccomandata la comunicazione di inizio lavori al Centro operativo dell’Agenzia delle Entrate di Pescara, ma deve ricordarsi di conservare ed esibire a richiesta degli uffici alcuni specifici documenti indicati nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Eccoli nel dettaglio:

· le abilitazioni amministrative richieste in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori) o, nel caso in cui non sia richiesto alcun titolo abilitativo, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;

· la domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti;

· la ricevuta di pagamento dell’Ici (se dovuta);

· la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori in caso di interventi su parti comuni di edifici e tabella millesimale di ripartizione delle spese;

· la dichiarazione di consenso del possessore dell’immobile all’esecuzione dei lavori quando sono effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari residenti.

Sono inclusi nell’elenco anche la comunicazione preventiva con la data di inizio lavori all’Asl, le fatture e le ricevute fiscali che provano le spese sostenute, le ricevute dei bonifici di pagamento. Questi documenti, già interessati dall’obbligo di conservazione ed esibizione agli uffici delle Entrate, sono riportati per completezza espositiva e per la rilevanza della documentazione.

Niente più comunicazione di inizio lavori

Con il Dl n. 70 del 2011 è stato eliminato l’obbligo di inviare la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo dell’Agenzia delle Entrate di Pescara per usufruire della detrazione del 36%. Il contribuente deve invece inserire i dati relativi all’immobile direttamente nella dichiarazione dei redditi.

E’ previsto, tuttavia, l’invio della comunicazione preventiva di inizio lavori all’Azienda sanitaria locale, quando obbligatorio.

Il testo del provvedimento è disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrat e – www.agenziaentrate.gov.it – all’interno della sezione “Provvedimenti, Circolari e Risoluzioni”.