La cartella è nulla senza il responsabile

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All’interno della cartella esattoriale deve essere indicato specificatamente il nome e cognome della persona che si occupa della formazione del titolo esecutivo (ossia il cd “responsabile del procedimento di iscrizione al ruolo”) oltre che quello della persona che materialmente ha emesso e notificato l’atto al contribuente (il cd “responsabile del procedimento di emissione e notifica della cartella”).

Nel caso in cui, dunque, la cartella risulti sprovvista anche di uno solo dei predetti nominativi è da ritenersi gravemente viziata e quindi da annullare.

Ciò è quanto emerge da una recentissima sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano (sentenza della CTR di Milano n.125/08/11, pubblicata all’interno gruppo di Facebook fondato dallo Studio Legale Tributario Sances, “S.O.S. FISCO”), la quale, sconfessando la pronuncia dei giudici di primo grado, evidenzia la palese illegittimità della cartella esattoriale priva anche solamente di uno dei predetti soggetti responsabili.

Al fine di comprendere al meglio l’importanza di questi requisiti, è necessario ricapitolare brevemente l’evoluzione della cartella esattoriale in questi ultimi anni.

A seguito della oramai famosa pronuncia della Corte Costituzionale nr.377, del 9 novembre 2007, i giudici hanno stabilito che anche il Concessionario della riscossione deve assicurare la massima trasparenza durante lo svolgimento della propria attività, in aderenza ai principi del procedimento amministrativo.
Principi che la Corte era stata chiamata a valutare in riferimento ad una cartella di pagamento cosiddetta “muta”, poiché priva dell’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione al ruolo, ossia di quel soggetto che materialmente ha accertato la presenza di un debito tributario in capo al contribuente.
L’illegittimità di un atto privo del responsabile, deriva sostanzialmente dal fatto che al cittadino/contribuente viene preclusa la possibilità di interfacciarsi con la persona che materialmente ha agito nei suoi confronti e quindi di ottenere da quest’ultima i chiarimenti necessari.
A seguito di tale pronuncia era corso ai ripari il legislatore, il quale, con una disposizione ad hoc – ossia con il “decreto milleproroghe” e in particolare con l’art. 36, comma 4, del DL n.248/2007 – aveva sostanzialmente legittimato l’operato del Concessionario.
Con tale artifizio legislativo, infatti, si è stabilito che una cartella priva dell’indicazione del responsabile del procedimento era pienamente legittima fino al 31 maggio 2008, diventando invece gravemente viziata il giorno successivo (in merito si veda l’articolo “il milleproroghe non salva il fermo e l’ipoteca anonimi” pubblicato su ItaliaOggi del 17/04/2008 a cura dell’Avv. Matteo Sances).

In pratica, il predetto articolo 36, comma 4, prevede espressamente che “La cartella di pagamento di cui all’art.25 del D.P.R. nr.602/73 e successive modificazioni, contiene, altresì, a pena di nullità, l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo (1) e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella (2). Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008”.

Ora, indipendentemente dai dubbi di costituzionalità della norma – la quale in pratica sanziona con la nullità solo le cartelle prive dei predetti responsabili a decorrere dal 1° giugno 2008, lasciando intatte quelle precedenti – il caso in questione riguarda una cartella sicuramente rientrante nella recente normativa, in quanto l’iscrizione al ruolo risale al 2009.

Nonostante ciò, i giudici di primo grado non comprendevano il senso della norma, ritenendo che fosse sufficiente l’indicazione del solo responsabile di emissione e notificazione della cartella (mentre mancava invece il responsabile del procedimento di iscrizione al ruolo della cartella) e rigettando quindi il ricorso.

I giudici di appello (ossia la Commissione Tributaria Regionale di Milano), invece, comprendevano a pieno la gravità del vizio della cartella dichiarando che “l’appello merita accoglimento. Risulta infatti che nella cartella di pagamento in copia in atti, pur essendo indicato il nome del responsabile del procedimento di riscossione … non è indicato quello del responsabile del procedimento di iscrizione al ruolo. Tale indicazione in forza della norma dell’art. 36 citato è necessaria a pena di nullità per i ruoli consegnati successivamente al 1.6.2008, come è avvenuto per quello in questione”.

Alla luce di quanto illustrato, dunque, si può comprendere come la cartella esattoriale non può più essere (come in passato) un insieme di sigle e cifre assolutamente incomprensibili ma deve essere necessariamente chiara al contribuente, il quale ha anche il sacrosanto diritto di conoscere i soggetti che hanno attivato il procedimento di riscossione nei suoi confronti.

La mancanza di tali requisiti, pertanto, inficia insanabilmente anche gli atti della riscossione.

Avv. Ivan Paladini
Avv. Matteo Sances
Studio Legale Tributario Sances
www.studiolegalesances.it

* la sentenza citata è stata scansionata e pubblicata all’interno del gruppo di Facebook “S.O.S. FISCO”.