Al fine di semplificare gli adempimenti gravanti sui contribuenti per godere del beneficio fiscale, con la nuova previsione normativa viene soppresso l’obbligo di inviare la comunicazione preventiva di inizio lavori al Centro operativo dell’Agenzia delle Entrate di Pescara e, nel contempo, viene disposto l’obbligo di:
– inserire nella dichiarazione dei redditi i dati indicati dalla lett. a) del citato Decreto Interministeriale n. 41, così come sostituita;
– conservare ed esibire, a richiesta degli Uffici, i documenti stabiliti in apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Nel dettaglio I soggetti che, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, intendono avvalersi della detrazione di imposta di cui all’art. 1 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 sono tenuti a conservare ed esibire, a richiesta degli Uffici, i seguenti documenti:
1. Le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (Concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori). Nel caso in cui la normativa non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione di determinati interventi di ristrutturazione edilizia comunque agevolati dalla normativa fiscale: dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà , in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente.
2. Per gli immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento.
3. Ricevute di pagamento dell’imposta comunale sugli immobili, se dovuta.
4. Delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese.
5. In caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all’esecuzione dei lavori.
6. Comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all’Azienda sanitaria locale, qualora la stessa sia obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri.
7. Fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute.
8. Ricevute dei bonifici di pagamento.
Si specifica che la comunicazione preventiva all’Azienda sanitaria locale (punto 6), prevista dal richiamato Decreto Interministeriale n. 41, è inserita nell’elenco al fine di prevederne l’obbligo di conservazione e di esibizione agli Uffici. Le fatture e le ricevute fiscali (punto 7) e le ricevute dei bonifici di pagamento (punto 8), il cui obbligo di conservazione ed esibizione agli Uffici è già stabilito dalla lett. c) dell’art. 1, comma 1, del medesimo Decreto Interministeriale n. 41, sono inserite nell’elenco a fini di completezza espositiva, tenuto anche conto della particolare rilevanza di detto tipo di documentazione.