Modalità e tempi per l’affrancamento degli avviamenti, dei marchi d’impresa e delle altre attività immateriali iscritti nel bilancio consolidato sono disponibili nel provvedimento firmato oggi dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, che definisce le modalità attuative dell’imposta sostitutiva introdotta con il dl 98 del 2011.
Cosa è cambiato con la manovra correttiva di luglio – Il dl 98 del 2011 ha introdotto la possibilità di versare un’imposta sostitutiva per affrancare, in tutto o in parte, i valori relativi ad avviamenti, marchi d’impresa e altre attività immateriali che sono iscritti nel bilancio consolidato, anziché nel bilancio di esercizio.
Questa nuova modalità di affrancamento è possibile a patto che le attività immateriali siano riferibili ai maggiori valori contabili delle partecipazioni di controllo acquisite e iscritte nel bilancio individuale, per effetto di operazioni straordinarie o traslative, come ad esempio, fusioni, scissioni, conferimenti o cessioni d’azienda.
I tempi – L’imposta sostitutiva si applica alle operazioni effettuate entro il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2010, considerando le attività immateriali iscritte nel bilancio consolidato relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010.
Le società di capitali, di persone e gli enti commerciali, che optano per l’imposta sostitutiva, devono versarla entro il 30 novembre 2011.
Effetti dell’esercizio dell’opzione – I contribuenti che optano per l’imposta sostitutiva potranno, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, dedurre il valore affrancato dell’avviamento, dei marchi d’impresa e delle attività immateriali nella misura massima del 10%, per periodo d’imposta.
Il provvedimento è disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it, all’interno della sezione “Provvedimenti, Circolari e Risoluzioni”.