Beni d’impresa concessi in godimento

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Secondo quanto previsto dall’art. 2 comma 6 del Decreto Legge del 13/08/2011, isoggetti che esercitano attività di impresa, sia in forma individuale che collettiva, devono comunicare i dati anagrafici dei soci – comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell’impresa concedente – o dei familiari dell’imprenditore che hanno ricevuto in godimento beni dell’impresa, nonché effettuano qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione nei confronti della società concedente. La comunicazione può essere assolta, in via alternativa, dall’impresa concedente, dal socio o dal familiare dell’imprenditore. Inoltre, la comunicazione deve essere effettuata per ogni bene concesso in godimento nel periodo d’imposta, ovvero per ogni finanziamento o capitalizzazione realizzati nello stesso periodo.Comunque, l’obbligo sussiste anche per i beni per i quali il godimento permane nel periodo d’imposta in corso al 17 settembre 2011, così come per i finanziamenti o capitalizzazioni in corso nello stesso periodo. La comunicazione deve essere effettuata anche per i beni concessi in godimento dall’impresa ai soci, o familiari di questi ultimi, o ai soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo.
L’obbligo della comunicazione non sussiste quando i beni concessi in godimento al singolo socio o familiare dell’imprenditore, diversi da quelli da indicare nelle categorie “autovettura”, “altro veicolo”, “unità da diporto”, “aeromobile”, “immobile” e, pertanto, da includere nella categoria “altro” del tracciato record contenuto nell’allegato tecnico al presente provvedimento, siano di valore non superiore a tremila euro, al netto dell’imposta sul valore aggiunto applicata.

Nella comunicazione devono essere indicati i seguenti elementi:
– per le persone fisiche: codice fiscale, dati anagrafici e stato estero di residenza;
– per i soggetti diversi dalle persone fisiche: codice fiscale, denominazione e comune del
domicilio fiscale o lo stato estero di residenza;
– tipologia di utilizzazione del bene;
– tipologia, identificativo del contratto e relativa data di stipula;
– categoria del bene, durata della concessione (data di inizio e fine), corrispettivo e
relativo valore di mercato;
– ammontare dei finanziamenti e capitalizzazioni.
Per quanto attiene, invece, i termini e le modalità di presentazione di tale comunicazione, quest’ultima va inviata attraverso il software reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate, attraverso il servizio telematico “Fisconline”.La comunicazione deve essere effettuata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta in cui i beni sono concessi in godimento. Per i beni concessi in godimento nei periodi d’imposta precedenti a quello di prima applicazione delle disposizioni del presente provvedimento, la comunicazione deve essere effettuata entro il 31 marzo 2012.

di Ilaria Cristina