Chiusura delle liti fiscali “minori” pendenti, risponde l’Agenzia delle Entrate

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È definibile la lite in cui si contesta un atto impositivo, anche se instaurata tramite l’impugnazione di un’iscrizione ipotecaria, così come quella per la decadenza dalle agevolazioni della piccola proprietà contadina. Inoltre, per chiudere una lite minore è possibile scomputare l’importo della cartella di pagamento pagata tramite compensazione. Sono questi alcuni dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n.107 di oggi che segue la circolare del 24 ottobre 2011, n. 48/E.

Iscrizione ipotecaria – Se una lite è stata instaurata impugnando un’iscrizione ipotecaria, per contestare la mancata notifica dell’atto impositivo precedente, può essere comunque definita, a patto che l’Agenzia delle Entrate sia sempre stata parte in giudizio o lo sia diventata prima del 1° maggio 2011.
Piccola proprietà contadina – Il contribuente può sanare la lite che riguarda la decadenza dalle agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina e la relativa richiesta delle maggiori imposte dovute.

Società di persone – Nel caso in cui una società abbia ricevuto un avviso di accertamento di maggior reddito d’impresa, Iva e Irap e contestualmente i soci siano stati singolarmente destinatari di avvisi di accertamento dei maggiori redditi di partecipazione, possono sanare le liti soltanto i soci che hanno presentato ricorso prima del 1° maggio 2011, in quanto le controversie, pur avendo una matrice comune, sono autonome dal punto di vista processuale.

Modalità di pagamento – All’atto del pagamento delle somme previste per chiudere la lite, che deve essere effettuato esclusivamente con F24 elementi identificativi, il contribuente può sottrarre dalle somme da versare quanto già compensato in relazione alla cartella esattoriale oggetto della controversia. La risoluzione chiarisce che non sono possibili ulteriori compensazioni.

Consolidato – In caso di accertamenti emessi nei confronti di una società consolidata e di una consolidante solo quest’ultima può definire la lite, perché soltanto l’accertamento di secondo livello notificato alla controllante esprime un’imposta effettiva su cui calcolare l’importo dovuto per chiudere la lite. La definizione da parte della controllante ha l’effetto di determinare la cessazione della materia del contendere anche nella controversia instaurata dalla controllata sull’avviso di accertamento a essa notificato.

La risoluzione è disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it, all’interno della sezione “Provvedimenti, Circolari e Risoluzioni”.