Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2011, che prevede, tra l’altro, il differimento del versamento di 17 punti percentuali dell’acconto Irpef dovuto per il periodo d’imposta 2011, si applica anche al versamento della seconda o unica rata dell’acconto della “cedolare secca” sugli affitti e dell’imposta sostitutiva dovuta da coloro che applicano il cosiddetto regime dei “minimi”.
Ne consegue che, entro il 30 novembre 2011:
– &nbs p; per i contribuenti minimi tenuti al versamento dell’imposta sostitutiva dell’Irpef, pari al 20 per cento, la misura dell’acconto si riduce dal 99% al 82% dell’imposta dovuta per il 2010;
– per i contribuenti tenuti al versamento della cedolare secca sugli affitti, la misura dell’acconto si riduce dal 85% al 68% dell’imposta dovuta per il 2011.
La differenza sarà versata a giugno del 2012.
Per i contribuenti tenuti al versamento in due rate, la seconda rata, da versare entro il 30 novembre 2011, può essere rideterminata scomputando dall’acconto dovuto per il 2011 l’importo della prima rata già versata.
Ai contribuenti che hanno già effettuato il versamento applicando le percentuali in misura piena, compete un credito di imposta di importo corrispondente al maggior acconto versato.