Credito d’imposta ad ampio raggio per le imprese che investono in progetti di ricerca realizzati da Università o da Enti di ricerca. Possono, infatti, accedere al credito tutte le imprese, anche quelle costituite dopo l’entrata in vigore del decreto sviluppo, le stabili organizzazioni e gli enti non commerciali, e sono agevolabili la ricerca fondamentale, la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale, con la sola esclusione della ricerca interna.
Sono questi alcuni dei chiarimenti forniti dalla circolare n. 51/E diffusa oggi che fornisce le istruzioni operative per le azi ende che decidono di fruire del credito d’imposta, istituito dal Dl 70 del 2011, per il finanziamento di progetti di ricerca da realizzare con Università ed Enti pubblici di ricerca.
Chi può accedere al beneficio – La circolare chiarisce che il credito d’imposta può essere fruito da tutte le imprese che effettuano investimenti in progetti di ricerca commissionati a Università o a Enti pubblici di ricerca, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali e dal settore economico in cui operano.
Pertanto possono godere dell’agevolazione anche gli enti commerciali, per l’attività commerciale eventualmente esercitata, le stabili organizzazioni, le imprese che hanno intrapreso l’attività a partire dal 14 maggio 2011 (entrata in vigore del decreto sviluppo).
Quali investimenti sono agevolabili – Gli investimenti ammessi al beneficio sono relativi alle attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e di sviluppo spe rimentale, con esclusione delle attività di ricerca interna e delle spese di ricerca sostenute direttamente dalle imprese relative a beni o servizi messi a disposizione delle Università per la realizzazione del progetto di ricerca cui l’impresa compartecipa.
Strutture finanziabili – Oltre alle Università ed agli enti pubblici di ricerca, possono essere individuate altre strutture finanziabili, strutture a cui le imprese possono commissionare progetti di ricerca per essere ammessi al beneficio fiscale.
Come calcolare il credito d’imposta – Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 90 per cento dell’importo che eccede la media degli investimenti effettuati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2010 e nei due precedenti. Di conseguenza, per definire la misura del credito d’imposta spettante, occorre calcolare la media degli investimenti in ricerca effettuati nel triennio 2008-2010 per confrontarla con l’importo degli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi agevolabili. Ad esempio, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, ai quali compete il credito d’imposta per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012, il triennio di riferimento, per il calcolo della media degli investimenti effettuati, è compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010.
Nell’ipotesi in cui in nessuno dei tre esercizi di riferimento siano stati sostenuti costi di ricerca, la percentuale del credito d’imposta sarà applicabile all’intero ammontare dei costi sostenuti in ciascuno dei due periodi agevolabili.
Cumulabilità con altre agevolazioni – Le imprese possono cumulare il credito d’imposta con altre agevolazioni o contributi pubblici concessi a fronte della medesima tipologia di spese in ricerca.
Il testo della circolare è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.