Il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte* (previsto dall’art.11 del Dlgs n.74/2000, con pene che vanno da sei mesi a quattro anni di reclusione) si configura anche nel caso in cui il contribuente sia riuscito a far annullare dal giudice le cartelle di pagamento emesse a suo carico.
Ciò è quanto emerge da una recente pronuncia della Suprema Corte (sentenza della Corte di Cassazione n. 36290 del 6 ottobre 2011, liberamente visibile all’interno del gruppo di Facebook “S.O.S. FISCO”), la quale chiarisce che la predetta fattispecie delittuosa “costituisce reato di pericolo e non più di danno e l’esecuzione esattoriale, quindi, non configura un presupposto della condotta illecita, ma è prevista solo come evenienza futura che la condotta tende (e deve essere idonea) a neutralizzare. Ai fini della perfezione del delitto, pertanto, è sufficiente la semplice idoneità della condotta a rendere inefficace (anche parzialmente) la procedura di riscossione”.
Secondo la Cassazione, dunque, il giudice penale è tenuto ad analizzare attentamente il comportamento del contribuente, in quanto la fattispecie delittuosa della “sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte” presenta presupposti nettamente diversi rispetto al passato. Viene evidenziato, infatti, che l’attuale tipologia di reato introdotta dal D.Lgs. n. 74 del 2000, è molto diversa rispetto alla precedente norma, oggi ormai abrogata, prevista dall’art. 97 del D.P.R. n. 602 del 1973.
La nuova fattispecie, infatti, da un lato non richiede che l’amministrazione tributaria abbia già compiuto un’attività di verifica, accertamento o iscrizione a ruolo e, dall’altro, non richiede neanche (diversamente dalla precedente norma) la sussistenza di una procedura di riscossione in atto nei confronti del contribuente.
Alla luce di tali chiarimenti, pertanto, sarà onere del contribuente valutare con molta attenzione l’opportunità o meno di compiere eventuali operazioni sul suo patrimonio.
* art 11 del DLgs n.74/2000 (Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte).
“1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l’ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l’ammontare di cui al periodo precedente e superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni”.
Avv. Matteo Sances
info@studiolegalesances.it
www.studiolegalesances.it