Il 29 novembre 2011 è scaduto il termine ultimo per la comunicazione dell’indirizzo di posta certificata al registro imprese della Camera di Commercio ma il Ministero allunga i tempi fino alla fine dell’anno. Numerose però sono state le difficoltà tecniche riscontrate dai gestori del sistema Pec per far fronte alle richieste delle imprese che hanno intasato la rete. Al fine di non incorrere in una valanga di contenziosi, il Ministero dello Sviluppo Economico, con lettera circolare n. 224402 del 25 novembre scorso, ha diffuso importanti chiarimenti precisando che è facoltà delle Camere di Commercio astenersi dall’applicazione delle sanzioni. Questo piccolo stratagemma darebbe più tempo ai gestori per creare tutti gli account di Pec delle aziende senza avere la responsabilità di eventuali sanzioni. Secondo il regolamento, infatti, ogni società che non si munisce di Posta elettronica certificata entro i tempi stabiliti, incorre in sanzioni amministrative (previste dall’art. 2630 del c.c.) da un minimo di 206 euro a un massimo di 2.065 euro.
Tale obbligo sussiste per tutte le imprese costituite in forma societaria quali società per azioni , società a responsabilità limitata, cooperative, società in accomandita per azioni, società consortili, società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società tra avvocati e società con sede all’estero e sede secondaria in Italia costituite prima del 29/11/2008 o successivamente, qualora l’indirizzo non sia stato comunicato al momento dell’iscrizione della società nel Registro Imprese. Per le società l’iscrizione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata e le sue successive eventuali variazioni (anche dopo il 29/11/2011) sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria. Invece, l’obbligo non è previsto per le imprese non costituite in forma societaria quali le imprese individuali, i consorzi, le GEIE, le associazioni e le fondazioni. Per queste imprese non obbligate l’eventuale deposito dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata comporterà l’addebito dell’imposta di bollo (se dovuta) e dei diritti di segreteria. La comunicazione vale anche per le società in liquidazione, in concordato preventivo, in procedura concorsuale fallimentare, in liquidazione coatta amministrativa e in amministrazione straordinaria grandi imprese in crisi. La dichiarazione della PEC al Registro Imprese avviene attraverso una pratica di Comunicazione Unica che può essere predisposta utilizzando i consueti strumenti quali Comunica Starweb, Comunica Fedra, oppure altri software compatibili presenti sul mercato. In aggiunta, il legale rappresentante della società ha la possibilità, di utilizzare una procedura semplificata specificatamente introdotta per la denuncia dell’indirizzo PEC, che consente di inviare la denuncia semplicemente compilando un documento presente sul sito www.registroimprese.it e firmando con la firma digitale; la procedura è semplice ed immediata, in quanto richiede di fornire solo il codice fiscale dell’impresa, il codice fiscale del legale rappresentante e, appunto, l’indirizzo PEC. Per rendere più semplice la compilazione delle pratiche che contengono solo la dichiarazione PEC è stata predisposta la Guida alla compilazione della pratica di Comunicazione Unica per la dichiarazione della PEC delle società. In tutti i casi la pratica è esentata dal pagamento di bolli e diritti e nel caso di utilizzo della procedura semplificata sul sito www.registroimprese.it è escluso anche dal pagamento delle tariffe normalmente dovute al fornitore del servizio. Inoltre è possibile verificare se l’indirizzo PEC di una società è già stato dichiarato al Registro delle Imprese nella sezione PEC del sito www.registroimprese.it digitando la denominazione dell’azienda e, facoltativamente, la provincia.