Riduzione degli acconti per Irpef, cedolare  e minimi Istituiti i codici tributo

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Pronti i codici tributo, riportati nella Risoluzione 117/E di oggi, per recuperare in F24 l’eventuale eccedenza di versamento derivante dal differimento del pagamento di 17 punti percentuali degli acconti dell’Irpef e dell’imposta sostitutiva per contribuenti “minimi” e cedolare secca dovuti per il periodo d’imposta 2011. Il rinvio, come previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2011, riguarda l’acconto dell’Irpef ma si applica anche al versamento dell’acconto della seconda o unica rata della “cedolare secca” sugli affitti e dell’imposta sostitutiva dovuta da coloro che hanno adottato il cosiddetto regime dei “minimi”.

I nuovi codici tributo, come spiega il documento di prassi, potranno essere utilizzati da tutti i contribuenti che hanno già provveduto a versare l’acconto nella misura ordinaria, antecedentemente alla pubblicazione del decreto, e che potranno in questo modo usufruire d’un credito d’imposta apposito da utilizzare come compensazione con il modello F24, pari alla differenza pagata in eccesso.

Nel dettaglio, segue l’elenco dei codici tributo:

► 1797 denominato “CONTRIBUENTI MINIMI – utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui all’art. 1, c. 3, DPCM 21/11/2011”;

► 1844 denominato “CEDOLARE SECCA- utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui all’art. 1, c. 3, DPCM 21/11/2011”;

► si ridenomina, inoltre, il codice tributo 4035, già istituito con Risoluzione n. 234/E del 15 dicembre 2009, denominato “IRPEF- utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui all’art. 1, c. 3, DPCM 21/11/2011”;

Il testo della risoluzione è disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it, all’interno della sezione “Provvedimenti, Circolari e Risoluzioni”.