Favor rei per le fatture non regolarizzate al 31 marzo 1998

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Nessuna “imposta” è dovuta dal committente o cessionario che non ha messo in regola gli acquisti con fattura irregolare o senza averla mai ricevuta. Questa regola vale anche per le violazioni commesse fino al 31 marzo 1998, in applicazione del principio del favor rei.

A far data dal 1° aprile 1998, l’articolo 6, comma 8, del Dlgs 471/1997 ha infatti introdotto una nuova disciplina delle sanzioni per omessa regolarizzazione della fattura, eliminando tra l’altro il recupero dell’imposta nei riguardi del cessionario o committente. Lo chiarisce la circolare 52/E diffusa oggi dalle Entrate, che detta istruzioni agli Uffici sulla condotta da assumere rispetto al contenzioso ancora aperto in materia.

Pagamento Iva come sanzione, non imposizione – Il documento di prassi spiega che, come stabilito in più occasioni dalla Corte di Cassazione, la somma che il cessionario o committente era chiamato a pagare, come punizione per la mancata auto fatturazione, quando ancora vigeva l’articolo 41, sesto comma, del decreto sull’Iva (Dpr 633/1972), ha natura sanzionatoria, e non d’imposizione fiscale. Pertanto, al pari delle altre sanzioni, doveva essere oggetto di comparazione con le nuove sanzioni, al fine di individuare la norma più favorevole da applicare al contribuente.

Favor rei ad ampio raggio per il cliente – La circolare, prendendo atto dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità, invita gli Uffici ad abbandonare le liti ancora aperte in materia di sanzioni per omessa regolarizzazione da parte del cessionario o committente nelle ipotesi di acquisto di beni o servizi senza emissione di fattura o con emissione irregolare, compiute quando ancora vigeva l’articolo 41, sesto comma, del decreto sull’Iva (Dpr 633/1972), laddove non siano state comparate con le nuove sanzioni disciplinate dall’articolo 6, comma 8, del Dlgs 471/1997, per individuare la norma più favorevole da applicare al contribuente.

Il testo della circolare è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.