Elusione fiscale: novità dalla Cassazione

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Un’operazione economica realizzata dall’impresa può essere definita “elusiva” della norma tributaria allorquando l’unica finalità dell’imprenditore è il conseguimento di un vantaggio fiscale.

Ciò è quanto emerge da una recente pronuncia della Suprema Corte (sentenza della Corte di Cassazione n.25537 del 30 novembre 2011), la quale, dopo aver citato la normativa di riferimento – ossia l’articolo 36 bis del DPR n.600/73 – chiarisce che per la configurazione dell’abuso di diritto “è necessario che gli atti diretti ad ottenere vantaggi fiscali … siano privi di valide ragioni economiche, questo ultimo requisito, … può ritenersi implicitamente verificato, ove si assuma, … che l’unico motivo dell’aggiramento della norma tributaria sia il conseguimento di un vantaggio fiscale”.
In giudici, infatti, ritengono corretta l’interpretazione del precedente giudice d’appello – ossia la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna – laddove sostiene che la differenza tra un’attività lecita ed un’altra illecita si configura allorquando quest’ultima è compiuta “unicamente per il conseguimento di un vantaggio economico (sul piano fiscale) e ciò esclude, univocamente, la presenza di una valida ragione economica di fondo”.
La Suprema Corte, inoltre, ribadisce come sia onere del contribuente provare l’esistenza di ulteriori ragioni economiche rispetto al mero risparmio fiscale, onde evitare contestazioni dell’erario in merito alla correttezza dell’operazione (si richiama, in merito, anche una precedente sentenza della Cassazione n.8772 del 4 aprile 2008).

Si ritiene, dunque, che la presente sentenza fornisca delle importanti precisazioni relativamente ad una materia ancora non del tutto chiara anche per gli stessi addetti ai lavori.

Avv. Matteo Sances

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