Manovra Monti/ Ridotto il potere d’acquisto dei pensionati

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Si stanno delineando i contorni del sistema previdenziale delineato nel pacchetto Monti – Fornero: passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo, innalzamento dell’età pensionabile, blocco delle rivalutazioni delle pensioni al costo della vita. In particolare cosa implica il mancato adeguamento delle pensioni al costo delle vita? La rivalutazione, sino all’entrata in vigore della manovra Salva Italia, aveva applicazione una volta l’anno con decorrenza al I gennaio, “sulla base della variazione percentuale avvenuta negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, elaborati dall’Istat e recepiti con decreto ministeriale”. Già con il Decreto Legge n. 98/2011, convertito in legge 111/2011, era stato introdotto un blocco totale delle rivalutazioni sugli assegni di importi superiori ad euro 2.400,00 ed un blocco parziale per le pensioni di importo compresi tra 1.405,05 e 2.341.75, andando di fatto a colpire le pensioni del cosiddetto ceto medio. L’articolo 25 della Manovra Salva Italia, di fatto, blocca la rivalutazione dei trattamenti pensionistici per il biennio 2012 – 2013, fatta eccezione per le pensioni minime e per quelle di importo complessivo sino a due volte il trattamento minimo. Quindi escluse dal blocco delle rivalutazioni le pensioni di importi pari ad euro 467,43 e euro 934,86, per le quali continueranno ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia (art. 34, comma 1, legge 23 dicembre 1998 n. 448).

Di seguito il testo dell’articolo 25 della Manovra Salva Italia

art. 25. In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 per il biennio 2012 e 2013 è riconosciuta esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a due volte il trattamento minimo Inps, nella misura del 100 per cento. L’articolo 18, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni e integrazioni, è soppresso. Per le pensioni di importo superiore a due volte trattamento minimo Inps e inferiore a tale limite, incrementato della quota d rivalutazione automatica spettante ai sensi del presente comma, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato”.

Dottoressa Anita Ottaviano