Dalla manovra Monti l’abolizione della “causa di servizio” per tutti i comparti eccettuato il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.
L’ulteriore conferma che piuttosto che salvare l’Italia si colpiscono i lavoratori mentre la fanno franca i soliti noti.
Una conquista nel campo della previdenza e della tutela dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni spazzata via quasi in sordina dalla manovra Monti.
Per Giovanni D’Agata componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori e fondatore dello “Sportello dei Diritti”, l’ulteriore conferma che al di là del dichiarato intento di “salvare l’Italia” se la manovra non dovesse essere modificata in Parlamento, si starebbero colpendo i lavoratori mentre la farebbero franca i soliti noti.
L’ormai famigerato decreto legge 201/2011 all’articolo 6, con un colpo di spugna ha, infatti cancellato, gli istituti dell’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata per tutti i comparti ad eccezione del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico e quindi andrebbe a colpire migliaia di lavoratori del settore pubblico e tra questi, tra le tante categorie le forze di polizia locali che si troverebbero in un’evidente situazione di disparità di trattamento per esempio con i colleghi poliziotti, carabinieri o finanzieri.
Gli istituti “tagliati” sono tipici del rapporto di pubblico impiego ed in particolare:
1) la causa di servizio è costituita dalla sussistenza di un rapporto di causalità tra la prestazione lavorativa effettuata ed una determinata infermità. Al fine di determinarne l’esistenza viene effettuato un giudizio medico-legale teso ad accertare il nesso eziologico tra la minorazione ed il servizio reso (oltre alla valutazione dell’entità della malattia), da intendersi come fattore preponderante e necessario alla determinazione della stessa lesione o infermità verificata. Secondo l’art. 64 del D.P.R. n. 1092/1973 il nesso causale non deve essere necessariamente esclusivo: esso può costituire anche solo una concausa, purché di una determinata rilevanza; il rapporto causale o concausale deve dunque essere “efficiente e determinante”;
2) anche la pensione privilegiata è stata introdotta dal D.P.R. 1092/1973. La stessa è attribuita al lavoratore pubblico se in conseguenza dell’infermità o della lesione derivante da fatti di servizio ha comportato l’inabilità assoluta o permanente. Per tali ragioni, tale trattamento è svincolato da ogni requisito minimo di durata del servizio stesso: anche un solo giorno di servizio dà diritto alla pensione privilegiata se si verifica la condizione richiesta e viene liquidato d’ufficio “nei confronti del dipendente cessato dal servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio”;
3) in ultimo, ma non ultimo per importanza l’equo indennizzo, che è uno speciale emolumento avente natura indennitaria e per tali ragioni cumulabile sia con il risarcimento del danno che con il trattamento di pensione privilegiata, attribuito al dipendente pubblico nel caso in cui questi abbia subito una patologia riconosciuta dipendente da causa di servizio.
Per la gravità di tale intervento governativo, lo “Sportello dei Diritti” si unisce al coro delle proteste ed alla mobilitazione di tutti i lavoratori dei comparti interessati, invitando il governo a bloccare questo scempio e a cercare altrove le risorse necessarie per salvare veramente il Paese.