Manovra Monti/ Tetto dei 1000 euro anche per prestiti e donazioni

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La rete di norme antiriciclaggio non lascia proprio scampo. Nemmeno nel caso di donazioni volontarie e prestiti. Lo stabilisce la Manovra redatta dal Governo che, all’articolo 12, prevede che il limite dei pagamenti fissato a 1000 euro vale anche per transazioni commerciali e trasferimenti a titolo gratuito. Il passaggio di una somma sopra la soglia prevista, dunque, tra due soggetti privati (siano persone fisiche o società) dovrà avvenire in maniera del tutto tracciabile. Pena: dall’1% al 40% delle somme trattate che entrambi i soggetti coinvolti dovranno pagare a titolo sanzionatorio. La regola vale anche per il cosiddetto “frazionamento” della somma. In pratica, chi pensa di pagare un bene o un servizio del valore superiore ai 1000 euro, non potrà farlo frazionando la somma in più tranche di contanti perchè la legge si applica sul valore finale del bene o servizio. Si potranno effettuare nello stesso giorno prelievi dal proprio conto di diversi importi, invece, qualora si acquistino oggetti diversi da uno stesso venditore o in punti vendita differenti. Ad essere soggetti a sanzioni, dunque, come abbiamo già accennato, saranno tutte quelle forme di transazione che superino i 1000 euro ovvero: pagamenti in contanti; prestiti; donazioni; prelievo da uno sportello bancario o postale della somma e successivo versamento sul conto di un’altra persona; certificati di deposito consegnati e incassati da persone terze; incasso di un assegno da parte di terzi senza la clausola “non trasferibile”; consegna e incasso da parte di terzi del libretto di risparmio al portatore contenente la somma limite; pagamenti di stipendi e pensioni della P.A. in contanti superiori ai 500 euro. Per quanto riguarda gli assegni”non trasferibili”, se si vuole evitare la penale, questi saranno gli unici strumenti che il cittadino o la società potrà utilizzare restando nei limiti di legge. Infatti, la transazione commerciale dovrà chiarire il nominativo del beneficiario della somma. Questo vale anche per quanto riguarda per i libretti di risparmio al portatore qualora quel’ultimo sia diverso da quello originario: l’intermediario bancario o postale dovrà avere la prova del passaggio da un portatore all’altro.
La Manovra, come ogni legge, riserva però qualche piccolo trabocchetto che, se non preso in considerazione, potrà far scattare una percentuale di sanzioni molto elevata. Secondo la legge, infatti, gli intermediari bancari e postali non possono rifiutare versamenti o prelievi in contanti delle somme superiori al tetto fissato se si tratta di trasnazioni tra soggetti privati (assegni o titoli al portatore) ma, e qui scatta la trappola burocratica, saranno obbligati a comunicare al Mef e al Fisco l’operazione illecita.

C.M.