Non si applicherà più un’imposta di bollo straordinaria ma “un’imposta di bollo speciale annuale”. È questo il nuovo regime di imposte stabilito per i capitali detenuti all’estero e rimpatriati. Al posto dell’1,5% fissato in precedenza, la conversione della legge 201/2011 prevede invece tre percentuali diverse: 10 per mille nel 2012; 13,5 per mille nel 2013; 4 per mille negli anni successivi. Percentuali che verranno applicate a tutte quelle attività ancora segretate al 31 dicembre dell’anno precedente. Compito degli intermediari finanziari sarà quello di applicare la tassa progressiva direttamente sui capitali che risultano a loro emersi. Qualora tali somme non fossero più gestite dal’intermediario alla data del 6 dicembre 2011 (data di entrata in vigore del decreto legge 201/2011), allora si applicherà la percentuale del 10 per mille una tantum. Sempre l’intermediario dovrà basarsi sul valore di mercato o sul valore nominale o sul valore del rimborso. Fissate anche le tempistiche: la tassa dovrà essere pagata il 16 febbraio del 2012 (con riferimento al valore del 6 dicembre 2011). In questo caso sarà comunque dovuta anche l’imposta di bollo sul deposito dei titoli in base al Dl 98/2011.
C.M.