Fisco leggero per giovani e lavoratori in mobilità

0
424

Dal 1° gennaio 2012 parte il regime fiscale di “vantaggio” per gli under 35, i lavoratori in mobilità e tutti i contribuenti che vogliono mettere su un’impresa o un’attività di lavoro autonomo, e possono usufruire di un’aliquota sostitutiva dell’Irpef fissata al 5 per cento oltre a numerose semplificazioni.

Il regime dura 5 anni (per il primo anno di attività e per i quattro successivi), ma questo limite non vale per i più giovani che possono usufruirne fino ai 35 anni. Possono a ccedere sia i contribuenti che aprono un’attività ex novo sia coloro che l’hanno intrapresa dopo il 31 dicembre 2007.

Con un provvedimento, firmato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, vengono fornite tutte le istruzioni per usufruire dell’imposta agevolata, prevista dal Dl 98/2011. Con un ulteriore provvedimento viene disciplinato il regime contabile agevolato per i “vecchi minimi” che non possono accedere al regime di vantaggio, perché non hanno i requisiti, e per i “nuovi minimi” che fuoriescono dal regime fiscale per decorrenza dei termini.

Le novità – In aggiunta alle semplificazioni già previste per i “vecchi minimi”, il regime fiscale di “vantaggio” prevede un’imposta sostitutiva di Irpef e addizionali, fissata al 5%, e la non assoggettabilità dei proventi a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta. Sul fronte dell’Iva, i contribuenti sono esonerati dalle comunicazioni sia delle operazioni rilevanti Iva (spesometro) sia dei dati delle operazioni con soggetti “black list”, mentre devono fare, come tutti gli altri, richiesta di inserimento nell’archivio Vies, se vogliono effettuare acquisti intracomunitari.

Chi può accedere al nuovo regime – Tutti i contribuenti che aprono un’attività a partire dal 1° gennaio 2012 possono accedere al regime fiscale di vantaggio se in possesso dei requisiti già stabiliti per i “vecchi minimi” (Legge 244/2007). Trattandosi di “nuove” attività, il provvedimento chiarisce che l’attività da esercitare non deve costituire, in alcun modo, mera prosecuzione di un’altra precedentemente svolta, anche sotto forma di lavoro dipendente. Fanno però eccezione i contribuenti che provano di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà. Anche per chi ha già dato il via all’attività dopo il 31 dicembre 2007, l’accesso è condizionato dal possesso dei requisiti per i “minimi” (Legge 244/2007 e Dl 98/ 2011).

I tempi dell’agevolazione – L’aliquota sostitutiva dell’Irpef al 5 per cento si applica per il periodo d’imposta di inizio attività e per i quattro anni successivi. I contribuenti sotto i 35 anni di età possono, invece, continuare a usufruire del regime di vantaggio oltre i 5 anni, fino al compimento del 35esimo anno. Il nuovo regime è aperto anche a chi ha già optato per il regime ordinario (fermo restando il vincolo triennale conseguente all’opzione) o per il regime semplificato per le nuove iniziative produttive in vigore dal 2000. In questi casi, i benefici proseg uiranno per la durata residua al completamento del quinquennio o, per i giovani, fino al raggiungimento dei 35 anni. Il provvedimento chiarisce che per esercizio di attività e per inizio di una nuova attività produttiva si intende lo svolgimento effettivo e l’inizio della stessa; non l’apertura della partita Iva. Infine, si evidenzia che chi esce dal regime, anche nel quinquennio o prima dei 35 anni, non può più rientrarvi.

Per chi non può usufruire del regime di vantaggio – Per i “vecchi minimi”, che per mancanza di requisiti non possono accedere al regime di vantaggio, e per coloro che ne escono per decorrenza dei termini di applicazione, è previsto un regime contabile agevolato che esonera dagli obblighi di registrazione, di tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini di imposte sui redditi, Irap e Iva e dalle liquidazioni, dai versamenti periodici, nonché dal versamento dell’acconto annuale Iva e anche dalla presentazione della dichiarazione e dal versamento dell’Irap.

A questo regime possono accedere anche coloro che, pur avendo i requisiti per essere “minimi”, hanno optato per il regime ordinario o per il regime semplificato per le nuove iniziative produttive in vigore dal 2000.

Questo regime contabile agevolato è disciplinato dal secondo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Il testo dei provvedimenti è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.