Con le festività natalizie è tempo di cadeaux aziendali, che in molti casi beneficiano di detrazioni fiscali: esiste infatti una chiara disciplina anche per gli omaggi che usualmente le aziende fanno a dipendenti e/o ai clienti; normativa che è stata modificata con la Legge 244/2007 (manovra finanziaria 2008), che fa rientrare questo tipo di costi tra quelle che vengono ritenute “spese di rappresentanza“, ovvero gli omaggi la cui produzione o il cui commercio non fanno parte dell’attività dell’impresa, così come definito dal’art. 108 DPR 917/1986 (TUIR).
Detrazioni IVA
Per quanto riguarda l’IVA, la detrazione fiscale riguarda oltre che l’acquisto anche dalle eventuali spese di consegna che prevedano il pagamento dell’imposta. L’ art. 2 c. 2 n. 4) del DPR 633/1972, definisce «cessioni imponibili IVA quelle gratuite di beni, eccezion fatta per quelle la cui produzione o commercio non rientra nell’attività dell’impresa, se di costo unitario non superiore a 25,82 euro e ad eccezione di quelle per le quali all’atto dell’acquisto non si è detratta l’Iva». L’art. 19-bis1 c. 1 lett. h) chiarisce poi che non è detraibile l’Iva pagata sulle spese di rappresentanza, a meno che queste siano inferiori alla soglia dei 25,82 euro. L’IVA degli omaggi al di sotto di tale soglia può quindi essere scaricata. Sono inoltre detraibili gli omaggi costituiti da alimenti e bevande, purché di valore unitario non superiore ai 25,82 euro ceduti a titolo gratuito.
Spese NON di rappresentanza
Per gli acquisti di importo superiore o non rientranti tra le spese di rappresentanza valgono le normali regole che ammettono alla detrazione IVA solo gli acquisti inerenti all’attività generatrice di operazioni imponibili.
Ddt e documenti fiscali
Tra le piccole accortezze che le imprese dovrebbero tenere a mente nel pianificare le proprie spese di rappresentanza ricordiamo che sarebbe opportuna l’emissione di un ddt con causale “omaggio”, o di un documento analogo attraverso il quale sia possibile identificare il destinatario e documentare la connessione con l’attività aziendale della spesa per l’acquisto di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente. Non è invece necessaria l’emissione di documenti fiscali.
Omaggi composti e multipli
In caso di omaggi composti da più beni, come i classici cesti di Natale, la spesa va considerata nel suo complesso, quindi per determinare la soglia vanno sommati i costi dei singoli beni che compongono l’omaggio. Al contrario, in caso di omaggi multipli allo stesso cliente, le spese vanno considerate singolarmente.
Deducibilità per gli omaggi ai dipendenti
Diversamente accade per gli omaggi destinati ai propri dipendenti: la spesa non è prevista alcuna deducibilità Iva (art. 19 c. 1 DPR 633/72). Questo perché gli omaggi ai dipendenti non rientrano tra le spese inerenti con l’esercizio dell’impresa o con finalità promozionali. Ai fini Ires invece tali acquisti posso essere inseriti nelle “spese per prestazioni di lavoro” (art. 95 del D.P.R. n. 917/1986) e quindi con piena deducibilità Ires/Irpef. Con riferimento alle prestazioni gratuite di servizi, quindi la distribuzione di alimenti o bevande, come nel caso dei pranzi natalizi, feste, ricevimenti e così via, se tali spese vengono sostenute a beneficio esclusivo dei dipendenti allora potranno essere dedotte solo ai fini IRPEF / IRES nel limite del 75% della spesa sostenuta; nel limite del 5‰ dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi (art. 100 c. 1 TUIR); ai fini IRAP per i soggetti che applicano l’art. 5 (metodo di bilancio).