I nuovi limiti della contabilità semplificata e delle liquidazioni trimestrali

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Il Decreto Legge n. 70 del 2011 ha innalzato i limiti per coloro che hanno adottato il sistema di contabilità semplificata e/o optano per le liquidazioni ed i versamenti Iva trimestrali. Infatti, mentre fin ora i limiti erano ancorati al mancato superamento, nell’anno precedente, del volume d’affari di € 309.874,14 per le imprese di servizi e di € 516.456,90 per le altre imprese, con tale decreto Legge l’ammontare dei ricavi sarà pari ad € 400.000,00 per le imprese di servizi e € 700.000,00 per le altre attività.
L’articolo 14, comma 11 della legge 183/2011 “Legge di stabilità 2012” aggiorna i limiti di riferimento per poter eseguire le liquidazioni ed i versamenti periodici Iva con cadenza trimestrale, legandoli a quelli previsti dal Decreto Legge 70/2011 per l’applicazione del regime di contabilità semplificata.
Tuttavia, occorre specificare che, non avendo il decreto Legge 70/2011 previsto una disciplina transitoria, l’innalzamento del limite dei ricavi per l’applicazione della contabilità semplificata ha effetto dal 14 maggio 2011, data di entrata in vigore del medesimo decreto. Inoltre, in base alle circolari emanate dall’Agenzia delle Entrate i nuovi limiti saranno comunque applicati dal periodo d’imposta 2011 con le seguenti precisazioni:
– I contribuenti che nell’anno 2010 hanno realizzato ricavi non superiori ai vecchi limiti, possono continuare ad adottare i principi di contabilità semplificata;
– I contribuenti che, nell’anno 2010, hanno realizzato i ricavi superiori ai vecchi limiti, ma non ai nuovi, possono abbandonare la contabilità ordinaria per la semplificata, ma a partire dal 14 maggio 2011.

Ilaria Cristina