E` stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2011 l`allegato decreto interministeriale 3 agosto 2011 che disciplina le disposizioni relative allo sgravio contributivo sulla quota di retribuzione di secondo livello (accordi territoriali o aziendali) in attuazione dei commi 67 e 68 dell`art. 1 della legge n. 247/07.
Tenuto conto della ripartizione del limite massimo complessivo di 650 milioni di euro, nella misura del 62,5% per la contrattazione aziendale e del 37,5% per la contrattazione territoriale, con riferimento all`anno 2010, a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno, e` concesso uno sgravio contributivo sulla quota costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, o di secondo livello, nella misura del 2,25% della retribuzione contrattuale annua percepita dal lavoratore.
Tra i requisiti per accedere alla sgravio, il decreto ricorda che i contratti aziendali e territoriali, o di secondo livello, devono essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati, nel caso in cui ancora non lo fossero, a cura degli stessi datori di lavoro o dalle associazioni di riferimento presso la Direzione Provinciale del Lavoro, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto in parola.
I contratti devono, altresi`, prevedere erogazioni incerte nella corresponsione o nel loro ammontare, oppure correlate a parametri atti a misurare gli aumenti di produttivita`, qualita` ed altri elementi di competitivita` assunti come indicatori dell`andamento economico dell`impresa e dei suoi risultati; al riguardo, si ricorda che e` sufficiente la sussistenza anche di uno solo dei predetti parametri.
La concessione dello sgravio contributivo e` subordinata al rispetto delle disposizioni di cui all`art. 1, co. 1175 della Legge Finanziaria 2006 le quali prevedono, in particolare che “a decorrere dal 1° luglio 2007 i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarita` contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonche` di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu` rappresentative sul piano nazionale“.
L`indebita fruizione dell`agevolazione, oltre a determinare, ove il fatto costituisca reato, l`eventuale responsabilita` penale del datore di lavoro, obbliga il medesimo datore di lavoro al versamento dei contributi dovuti, nonche` al pagamento delle relative sanzioni civili.
Con riferimento alla procedura per accedere al beneficio contributivo, i datori di lavoro, anche per il tramite dei consulenti del lavoro di cui all`art. 1 della legge n. 12/79, devono inoltrare, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto in oggetto, apposita domanda all`Inps, utilizzando il canale telematico e seguendo le indicazioni fornite dall`Istituto previdenziale, che sara` cura dell`Ance rendere note tempestivamente.
Ad ogni modo, la domanda di ammissione allo sgravio deve contenere:
a) i dati identificativi dell`azienda;
b) la data di sottoscrizione del contratto aziendale, territoriale, ovvero di secondo livello;
c) la data di avvenuto deposito del contratto di cui alla lettera b) presso la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;
d) l`importo annuo complessivo delle erogazioni ammesse allo sgravio entro il limite massimo individuale di cui all`art. 2, commi 1 e 2 del decreto in parola, della retribuzione imponibile e il numero dei lavoratori beneficiari;
e) l`ammontare dello sgravio sui contributi previdenziali e assistenziali, dovuti dal datore di lavoro, entro il limite massimo di 25 punti della percentuale a suo carico;
f) l`ammontare dello sgravio in misura pari ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal lavoratore;
g) l`indicazione dell`Ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici.
Ai fini della determinazione del limite massimo individuale, la retribuzione contrattuale di riferimento e` quella utilizzata per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale che non puo` essere inferiore all`importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali piu` rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo, comprensiva delle erogazioni di cui al decreto in oggetto.
L`ammissione al beneficio contributivo avverra` a decorrere dal 60° giorno successivo a quello fissato dall`Inps quale termine unico per la trasmissione delle istanze. A tal fine, verra` assegnato a ciascuna domanda un numero di protocollazione informatico.
Ferma restando l`ammissione di tutte le domande trasmesse, l`Inps, ai fini del rispetto del limite di spesa dei 650 milioni di euro e della ripartizione delle risorse economiche “provvedera` ad eventuali riduzioni delle somme richieste dalle imprese e lavoratori, nella misura percentuale pari al rapporto tra quota complessiva eccedente il limite di spesa e lo stesso limite di spesa“, comunicandolo tempestivamente ai richiedenti.