Entrate: attività di controllo sulle annualità coperte dalle sanatorie fiscali 2002

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I periodi d’imposta oggetto delle sanatorie di cui alla legge 289 del 2002, per i quali non sono ancora decaduti i termini per l’accertamento “raddoppiati” dall’esistenza di violazioni penali, formeranno oggetto di controllo qualora gli Uffici dispongano di specifici elementi probatori delle violazioni stesse. E’ questa la direttiva contenuta nella circolare n.1/E di oggi che prende spunto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 247, depositata il 25 luglio 2011, che per la prima volta ha affermato il principio secondo cui i termini per l’accertamento “raddoppiati” operano automaticamente in presenza dell’obbligo di denuncia per i reati previsti dal decreto legislativo n. 74 del 2000, indipendentemente dalla circostanza che questo obbligo sia insorto dopo il decorso del termine “breve” o sia stato adempiuto entro lo stesso termine.

I chiarimenti – Valorizzando il principio affermato dalla Corte Costituzionale, concernente la “riespansione” del potere di accertamento per le annualità condonate a seguito della giurisprudenza comunitaria che ha considerato illegittimo il “condono tombale” in materia di Iva, la circolare precisa che i controlli possono riguardare le posizioni interessate dalle sanatorie Iva di cui agli articoli 7, 8 , 9 e 15 della legge 289 del 2002, tenuto conto della recente giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha esteso la portata delle pronunzie comunitarie.

La circolare chiarisce, inoltre, che i dati relativi alle sanatorie non possono in nessun caso costituire, di per sé soli, indizi di violazioni penali tali da imporre l’obbligo di denuncia e la correlata “riespansione” del potere di accertamento, essendo sempre necessari specifici elementi idonei a configurare le violazioni stesse.

Il testo della circolare è disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it.