La manovra finanziaria 2012 ha modificato pesantemente i due regimi fiscali agevolati previsti da due governi precedenti. Dal 1 gennaio 2012 i regimi forfettari dei minimi e delle nuove iniziative saranno aboliti, al loro posto un nuovo regime con imposta sostitutiva al 5% e di durata limitata a 5 anni. Il nuovo regime ,Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, deriva da quello dei contribuenti minimi introdotto con la finanziaria 2008. Verrà applicato esclusivamente alle persone fisiche che intraprendono un’attività d’impresa, arte e professione dopo il 31 dicembre 2007. Il nuovo “forfettone”, in pratica, unifica molte delle caratteristiche dei “Regime fiscale agevolato per nuove iniziative imprenditoriali o professionali”, rispetto al quale l’imposta passa dal 10 o 20 al 5% e l’applicabilità da 3 a 5 anni, e conserva l’esenzione IRAP del Regime dei Contribuenti minimi, e le stesse condizioni di vantaggio rispetto all’IVA e gli studi di settore.
Il beneficio dell’imposta al 5% introdotto, potrà essere riconosciuto, però, solo a condizione che:
· nei 3 anni precedenti l’inizio dell’attività, il contribuente non abbia esercitato attività artistica, professionale o d’impresa;
· la nuova attività non sia il proseguimento della precedente, ad esclusione del caso in cui l’occupazione già svolta abbia riguardato un praticantato obbligatorio per l’esercizio della professione;
· nel caso in cui si prosegua un’attività d’impresa di un altro soggetto, i ricavi da questo realizzati, nell’ultimo periodo d’imposta, non superino i 30.000 euro.
Ma, dal 2012 chi non rientra nei “canoni” stabiliti per il neonato regime – e dunque non ne può usufruire o ne fuoriesce perché trascorsi i 5 anni – non è detto che perda ogni possibilità di agevolazione. Infatti, accanto al nuovo regime se ne introduce un altro creato per chi pur non avendo i requisiti stabiliti dalla manovra per rientrare nel nuovo “forfettone”, è in possesso di tutte le caratteristiche che la finanziaria 2008 (legge 244/2007, artt. 96 e 99) stabilisce per il contribuente minimo. Per questi contribuenti poche facilitazioni: saranno esentati dal pagamento dell’Irap, dalla registrazione e tenuta delle scritture contabili, nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici dell’IVA. Per gli stessi resteranno come obblighi: il pagamento delle addizionali Irpef locali, i versamenti e le liquidazioni annuali dell’IVA ma soprattutto sarà necessario fare i conti con gli studi di settore. Infine se viene meno anche una sola delle caratteristiche che la finanziaria 2008 stabilisce come necessaria per rientrare nel regime dei minimi, dall’anno successivo a quello in cui il requisito decade, ogni “privilegio” viene perso e si passa al regime ordinario. Comunque si parla di un Decreto Legge, che pertanto andrà convertito in legge, e non si sa con quali eventuali modifiche. Milioni di contribuenti perderanno questo tipo di facilitazione, contro appena 50 mila che ne trarrebbero un vantaggio. Trascorsi i 5 anni di beneficio, i vantaggi diventano quasi irrilevanti se messi a paragone con gli attuali, soprattutto perché bisognerà confrontarsi con gli studi di settore e si passerà ad una tassazione quasi “normale”. La brutta notizia è che i 5 anni sono calcolati dal momento in cui si è iniziato a usufruire del regime dei minimi. Ad esempio, coloro che hanno iniziato fin dal 2008, hanno ancora un paio di anni di tempo.
F.D.D.