Tassa sulle concessioni governative per l’utilizzo dei telefonini

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La tassa sulle concessioni governative sui contratti di abbonamento per l’utilizzo della telefonia mobile è dovuta da tutti gli utenti, comprese le amministrazioni pubbliche non statali. Lo chiarisce la risoluzione n.9/E con cui l’Agenzia delle Entrate ribadisce la vigenza del presupposto normativo per il pagamento del tributo che non è stato intaccato dall’entrata in vigore del “Codice delle Comunicazioni” (Dlgs n.259/2003).

Molteplici sono, infatti, le conferme dell’attuale efficacia dell’articolo 21 della Tariffa allegata al Dpr n.641/1972.

Il Codice delle Comunicazioni non abroga l’articolo 21 – Con l’entrata in vigore del “Codice delle Comunicazioni”(art.218 del Dlgs n.259/2003) è stato espressamente abrogato l’a rt. 318 del Dpr n.156/1973, che disciplina la “licenza di esercizio”, ma non è stata in alcun modo alterata l’efficacia dell’articolo 21 della Tariffa allegata al Dpr n. 641/1972. Questa norma prevede il pagamento della tassa di concessione governativa a fronte del rilascio della “licenza o documento sostitutivo per l’impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione”. Conferme circa la sussistenza del tributo possono essere rintracciate nella legge 244 del 2007 che, esentando i non udenti dal pagamento del tributo, di fatto, ne ha confermato la debenza in capo a tutti gli altri. O ancora, nell’articolo 219 dello stesso “Codice delle Comunicazioni” che, asserendo che dalla sua attuazione “non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato”, individua una condizione impossibile da soddisfare se non fosse previsto il pagamento del tributo.

Le amministrazioni pubbliche non statali sono tenute al pagamento del tributo – La qualifica di amministrazione pubblica non esonera dall’obbligo del pagamento della tassa sulle concessioni governative per l’utilizzo della telefonia mobile. Anche questo principio trova conforto nella recente prassi e giurisprudenza. La risoluzione n. 55 del 2005 chiarisce, infatti, che le amministrazioni statali, essendo diretta emanazione dello Stato “titolare di ogni diritto e facoltà”, come quest’ultimo non necessitano di apposite autorizzazioni per l’esercizio di determinate attività. Non necessitano, quindi, di alcuna licenza o documento sostitutivo neppure per l’impiego di apparecchiature terminali per il s ervizio radiomobile. Da questo regime di favore restano evidentemente escluse tutte le amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali, in quanto non riconducibili allo Stato. A conferma di quanto detto, una sentenza emanata lo scorso maggio dalla Commissione Regionale di Venezia-Mestre (n.76/6/11) che ribadisce l’assoggettamento dei Comuni al tributo in quanto “dotati di autonomia politica, amministrativa e finanziaria e quindi distinti ed autonomi rispetto alle Amministrazioni dello Stato”.