Rimane invariato il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, con il modello F24, dell’agevolazione sul gasolio per uso autotrazione nel settore del trasporto.
Si tratta del codice tributo “6740 – credito d’imposta – agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori”, già istituito con la risoluzione n.133/E dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2002 e confermato dall’Agenzia delle Dogane con proprio atto del 4 gennaio 2012.
L’agevolazione consiste in un credito d’imposta, a favore degli esercenti attività di autotrasporto, riconosciuto per l’incremento delle accise sui carburanti. In proposito, il comma 4 dell’articolo 15 del Dl 201/2011 (convertito con la Legge 214/2011) stabilisce che il rimborso possa essere riconosciuto attraverso le modalità individuate dall’articolo 6 del Dlgs 26/2007. Quest’ultima norma prevede la possibilità di compensare il credito con il modello di pagamento F24.