Sancito il definitivo addio alle tariffe minime: il decreto Cresci Italia, che apre alla cosiddetta fase due volta alla ripresa dello sviluppo del nostro Paese, al I comma dell’articolo nove prevede espressamente l’abrogazione delle “tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico”. Anche il giudice, nel caso di contenzioso, nella determinazione del compenso per il professionista dovrà far riferimento ai “parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante”. Prevista anche l’obbligatorietà, da parte del professionista, del preventivo con il quale il professionista deve rendere noto al cliente “il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, …, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita in modo onnicomprensivo. L’inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista”.
Diverse le reazione dei vari Ordini: i punti su cui si discute maggiormente sono proprio la configurazione dell’illecito disciplinare del professionista, nel caso di mancata predisposizione del preventivo, e il contenuto del preventivo stesso. Se, da un lato, la previsione dettagliata degli oneri e dei costi, tutela maggiormente il cliente e gli permette di poter consultare più professionisti al fine di poter decidere da quale di questi essere seguito, facendo cadere clausole generiche (che però facevano lievitare a dismisura i costi), dall’altra per alcuni professionisti non è stato delineato (e sarebbe opportuno) il contenuto minimo. Facciamo un esempio: un ingegnere edile è chiamato a realizzare l’impiantistica di un capannone industriale. In questo caso il preventivo non può essere generico, ma deve contenere l’indicazione dei lavori che dovranno essere effettuati e dei materiali da utilizzare. In breve una sorta di computo metrico. Sempre continuando nel nostro esempio tutte le regioni prevedono il tariffario delle opere edili: a questo punto, se non può essere messo in discussione l’opera in sé, in quanto il costo è previsto a livello regionale, su cosa varierà il preventivo? Sulla prestazione del professionista in primis, ma anche sull’utilizzo di alcuni materiali piuttosto che su altri. Ed è questa una delle critiche maggiori all’articolo in questione, mosse dai rappresentanti degli Ordini professionali: con un’analisi e previsione dettagliata dei costi si rischierebbe di sminuire le prestazioni con un più basso profilo tecnico, inducendo il professionista stesso a lavorare con superficialità. Inoltre, se l’intento della norma è quello di garantire la trasparenza dell’operato del professionista, non è detto che a fronte di un preventivo analitico il consumatore possa capire la reale portata del lavoro del professionista. Resta salvo il controllo degli Ordini sui preventivi stessi, ma, laddove si sia in presenza di preventivi analitici gli stessi Ordini hanno poche armi per modificare un’offerta professionale o adottare sanzioni.
Anita Ottaviano