Semplificazioni Monti/ Ecco le principali misure previste

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Sarà discussa oggi, al Consiglio dei ministri, la bozza del testo del Decreto sulle semplificazioni. Le principali misure di semplificazione riguarderano:

Articolo 3, comma 6, lett. c) – Attivazione del SUAP in ogni distretto turistico

In ogni distretto turistico saranno istituiti sportelli unici per l’espletamento di tutte formalità relative all’avvio delle attività imprenditoriali. In tal modo, il richiedente potrà rivolgersi allo sportello unico per le attività produttive istituito nel distretto – interfaccia unico per tutte le altre amministrazioni coinvolte nel singolo procedimento – ed ottenere una ricevuta, che costituisce il titolo per l’avvio della sua attività produttiva.

Articolo 3, comma 7 – Semplificazione in materia di nautica da diporto

Sono stati semplificati gli adempimenti amministrativi relativi alla navigazione da diporto per scopi commerciali, modificando il campo d’applicazione del Codice della Nautica da Diporto ed estendendone la disciplina anche alle navi destinate esclusivamente al noleggio per attività turistiche.

Articolo 4- Semplificazione in materia di appalti

Sono state introdotte una serie di misure volte a ridurre i tempi di costruzione delle opere pubbliche e semplificare le procedure di affidamento dei contratti pubblici, al fine di garantireun più efficace sistema di controllo e di limitare il contenzioso.

Le modifiche più importanti riguardano:

– Requisiti per la partecipazione alle gare. Sono state rese tassative le cause di esclusione dalle gare per carenza dei requisiti di ordine generale ed è stato esteso il criterio di autocertificazione dei requisiti per gli appalti di importo esiguo.

– Controllo dei requisiti. E’ stata semplificata la procedura di verifica a campione dei requisiti dichiarati in gara mediante il collegamento telematico alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici;

– Procedure di gara. Sono stati innalzati i limiti di importo per l’affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza bando di gara (fino ad 1 milione di euro) e mediante procedura ristretta semplificata (fino ad 1, 5 milioni di euro);

– Bandi-tipo. Le stazioni appaltanti predispongono i bandi di gara sulla base di modelli approvati dall’Autorità;

– Offerte anomale. Le stazioni appaltanti, fino al 31 dicembre 2013, potranno ricorrere alla esclusione automatica delle offerte anomale per tutti gli appalti di lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria;

– Varianti e riserve. E’ stato fissato un tetto alle varianti migliorative in corso d’opera ed è stata prevista una limitazione alla possibilità di iscrivere riserve (con importo non superiore al 20% dell’importo contrattuale);

– Adeguamento del corrispettivo. E’ stata ridotta della metà la spesa per compensazione in caso di variazione del prezzo dei singoli materiali da costruzione;

– Disincentivo per “lite temeraria”. E’ stata introdotta la previsione di una sanzione pecuniaria nel caso in cui dalla sentenza risulti che la lite è stata intrapresa per motivi manifestamente infondati ovvero che abbia come oggetto casi sui quali esistono soluzioni giurisprudenziali.

Articolo 5, comma 2, lett. a), n. 1-bis – Disposizioni in materia di sportello unico per l’edilizia

E’ stata armonizzata la normativa in materia edilizia con la disciplina dello sportello unico per le attività produttive semplificando il procedimento attraverso l’utilizzo di strumenti telematici.

Il richiedente dovrà, pertanto, trasmettere allo sportello unico in via elettronica tutte le domande, dichiarazioni, comunicazioni e i relativi elaborati tecnici e, a sua volta, lo sportello unico dovrà provvedere all’inoltro, sempre in via telematica, della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, che potranno adottare solo modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione.

Articolo 5, comma 2, lett. a), n. 3) – Permesso di costruire con silenzio-assenso

E’ stato notevolmente velocizzato l’iter per il rilascio del permesso di costruire: il titolo abilitativo che autorizza l’attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio potrà ora essere ottenuto automaticamente con la regola del silenzio-assenso, una volta decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo. Ciò sarà possibile nei casi in cui non sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.

Articolo 5, comma 2, lett. b), n. 2) – SCIA abbreviata

E’ stato chiarito l’ambito di applicazione della SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) in materia edilizia e sono stati dimezzati i tempi per i controlli delle amministrazioni sugli interventi realizzati in tale settore, che passano da 60 a 30 giorni.

Il nuovo titolo abilitativo riduce gli oneri amministrativi in una logica fortemente innovativa e migliorativa per il privato, poiché gli consente di intraprendere la sua attività sin dalla data di presentazione di una mera segnalazione alla P.A. competente, spostando i controlli nella fase successiva all’avvio. In questo modo la SCIA si traduce in una sostanziale accelerazione e semplificazione rispetto alla DIA, che prevedeva invece un’attesa preventiva di 30 giorni per consentire alle amministrazioni competenti di effettuare i controlli.

Articolo 5, commi 4 e 5) – Semplificazione della comunicazione della cessione di fabbricati e in materia di relazione acustica

La comunicazione all’autorità di P.S. della cessione di fabbricato, richiesta in ogni ipotesi di cessione o di locazione di immobili, avviene con modalità telematica e può essere effettuata direttamente dal notaio che ha stipulato l’atto.

Inoltre, per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini dell’esercizio dell’attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire, la relazione acustica viene sostituita con l’autocertificazione asseverata da un tecnico abilitato.

Articolo 6, comma 1, lett. e) – Trasporti eccezionali

L’attuale autorizzazione prevista per ciascun trasporto eccezionale è sostituita, per trasporti della medesima tipologia ripetuti nel tempo, da una autorizzazione periodica da rilasciarsi con modalità semplificata.

Articolo 6, comma 2, lett. f) – Riduzione degli oneri amministrativi

Sono stati introdotti una serie di interventi volti a potenziare le attività di misurazione e di riduzione degli oneri amministrativi derivanti da obblighi amministrativi, in coerenza con gli obiettivi assunti in sede di Unione europea.

Articolo 6, comma 2, n. 5) e 6) – Semplificazioni in materia di privacy

Sono state introdotte notevoli semplificazioni in materia di privacy, relativamente al trattamento di dati personali. In particolare, per tutti i soggetti che trattano con strumenti elettronici dati personali non sensibili e alcune tipologie di dati sensibili e giudiziari, una semplice autocertificazione sostituisce il Documento Programmatico sulla Sicurezza.

In relazione a tali trattamenti – in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani – si dispone che il Garante per la protezione dei dati personali individui con proprio provvedimento modalità semplificate di applicazione di un disciplinare tecnico.

Articolo 6, comma 2, lett. f-bis) – SUAP commissario ad acta

E’ stata inserita la previsione della nomina di un commissario ad acta al fine di garantire, entro il termine di scadenza del 30 settembre 2011, l’operatività del SUAP nei Comuni rimasti “inerti”, cioè in quelli che entro un anno dalla pubblicazione della disciplina relativa allo sportello unico (d.P.R. n. 160/2010) non hanno dichiarato la loro idoneità a gestirne le funzioni, né hanno delegato la Camera di commercio ad operare al loro posto. In tali ipotesi, il commissario consentirà di garantire la continuità delle funzioni amministrative occorrenti per la messa a regime del sistema di sportello unico.

Articolo 6, comma 2, lett. f) quater) – Semplificazione della tenuta dei libri sociali

L’art. 2215 bis (Documentazione informatica) disciplina la formazione e la tenuta con strumenti informatici dei libri, repertori, scritture e documentazione che le imprese sono obbligate a tenere.

La nuova formulazione dei commi 3 e 4 dell’articolo 2215 bis del codice civile prevede che gli obblighi per la tenuta dei libri, repertori e scritture siano assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione della marcatura temporale e della firma digitale almeno una volta l’anno e non più ogni tre mesi.

Articolo 6, comma 2, lett. f) quinquies – Certificazione e documentazione d’impresa

Sono state integrate le disposizioni in materia di documentazione amministrativa (d.P.R. n. 445 del 2000). La nuova norma prevede la trasmissione da parte dello Sportello Unico (SUAP) alle altre amministrazioni coinvolte nel procedimento di tutte le certificazioni e documentazioni relative all’attività d’impresa. Prevede, altresì, l’invio alla camera di commercio territorialmente competente – sempre da parte del SUAP – del duplicato informatico di tutti i documenti, ai fini del loro inserimento nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) e la relativa conservazione in un fascicolo informatico. Tutte le attività di comunicazione si svolgeranno esclusivamente in modalità telematica ed è fatto divieto alle amministrazioni di richiedere ai soggetti interessati la documentazione da acquisire.

Articolo 6, comma 2, lett. f) sexies) – Iscrizione all’Albo provinciale delle imprese artigiane mediante comunicazione unica al Registro delle imprese

La comunicazione unica per la nascita dell’impresa comporta automaticamenteper le imprese artigiane anche l’iscrizione al relativo albo provinciale e, ove previsto, l’annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese. Spetta alle regioni disciplinare le procedure per gli accertamenti, i controlli e gli eventuali provvedimenti in caso mancanza dei requisiti dichiarati, nonché le modalità di comunicazione ai soggetti interessati delle cancellazioni e delle variazioni. Se previsto dalla normativa regionale, l’iscrizione all’albo provinciale delle imprese artigiane con decorrenza immediata determina, anche la comunicazione automatica all’ufficio del registro delle imprese degli elementi emersi a seguito di accertamento o di verifica ispettiva.

Articolo 8, comma 7, lett. f-bis) – Autenticazione presso i Comuni della firma liberatoria degli assegni scoperti

Recependo le istanze pervenute da parte dei cittadini, è stata introdotta, con notevoli risparmi di costi per gli stessi, la possibilità per il funzionario incaricato dal Sindaco, di procedere gratuitamente all’autentica della sottoscrizione apposta sulle quietanze liberatorie di assegni emessi senza provvista, qualora il pagamento avvenga entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo.

Laquietanza liberatoria, in quanto appartenente alla categoria degli atti negoziali tra privati, era finora esclusa dall’ambito di operatività dell’articolo 21, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000 e non poteva essere sostituita con la dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Da ciò discendeva chel’autenticazione in calce alla dichiarazione doveva essere effettuata necessariamente da parte di un notaio.

Articolo 10, comma 5 – Carte d’identità rilasciate ai minori

La norma consente il rilascio della carta d’identità anche a coloro che non abbiano compiuto i 15 anni di età. Inoltre, i minori dei 14 anni che si recano all’estero potranno utilizzare la carta d’identità valida per l’espatrio purché accompagnati.

TESTO COMPLETO DELLA BOZZA DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI