Il concessionario della riscossione non può emettere un provvedimento di fermo amministrativo sul veicolo del contribuente se ha già provveduto in precedenza ad iscrivere ipoteca sui suoi immobili.
Ciò è quanto emerge da una recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bari (Sent. CTP di Bari n.177/02/11, liberamente visibile su www.studiolegalesances.it – Sez. Documenti), secondo la quale “i due provvedimenti congiunti appaiono fortemente penalizzanti proprio perché emessi in eccesso di cautela …”.
I giudici, inoltre, chiariscono come nel caso di specie la situazione risulti ancora più penalizzante per il contribuente poiché egli utilizza la sua vettura unicamente per svolgere la propria attività lavorativa (agente di commercio).
Proprio in riferimento a ciò, la Commissione ha dichiarato che già solamente con l’ipoteca il concessionario aveva garantito sufficientemente il proprio credito e che dunque “appare illogico privare il ricorrente dell’uso del mezzo con cui svolgere la propria attività non sottacendo che, in tal caso, la conseguente mancata produzione di reddito porterebbe oltre tutto all’insolvenza anche nei confronti dell’Ente stesso”.
Alla luce di quanto dichiarato, dunque, emerge chiaramente che se da una parte i mezzi di tutela a disposizione di Equitalia sono volti giustamente a garantire l’esigibilità dei crediti dello Stato, dall’altro devono essere adottati dal concessionario con molta cautela e senza costituire un accanimento nei confronti del contribuente.
Avv. Matteo Sances