Con l`allegata nota n. 3 del 27 gennaio u.s., il Ministero del lavoro ha risposto all`istanza di interpello avanzata dal Consiglio Nazionale dell`Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito all`applicabilita` o meno delle sanzioni amministrative previste all`art.19, comma 3, del D.Lgs n. 276/2003, nel caso in cui l`organo ispettivo qualifichi diversamente un contratto di tirocinio.
A tal proposito il Dicastero ha chiarito che, avendo la Legge Finanziaria n. 296/2007 esteso l`obbligo di effettuare la comunicazione di lavoro a tutti i datori di lavoro per tutte le tipologie di lavoro, includendo anche la trasformazione dei tirocini in lavoro subordinato, in tutti i casi in cui risulti dovuta la comunicazione obbligatoria e ove non si tratti di tirocinio ma di un rapporto di lavoro, ad esempio di tipo subordinato, si applica la sanzione di cui all`art. 19, comma 3, del d.Lgs n. 276/2003.
E` stato precisato inoltre che, cosi` come spiegato nella circolare ministeriale n. 24/2011, se ricorrono tutti gli elementi per una valutazione di non legittimita` del tirocinio, il personale ispettivo dovra` procedere a riqualificare il rapporto come di natura subordinata con relativa applicazione delle sanzioni amministrative previste in tale ipotesi (come ad esempio in tema di Libro Unico del Lavoro, prospetto di paga e dichiarazione di assunzione), disponendo il recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi cosi` omessi.
Le suddette sanzioni si applicano non solo nei casi di omessa comunicazione ma anche nei casi di diversa o errata indicazione dei dati contenuti nel modello apposito, che, come noto, contiene elementi fondamentali per un corretto monitoraggio dell`occupazione.