E` stato pubblicato sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2012 il Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo“.
Il Decreto, chiamato “Semplifica Italia“, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quindi il 10 febbraio, e contiene importanti previsioni in materia di semplificazione degli appalti pubblici e di edilizia scolastica.
In particolare, tali misure sono previste nel Titolo I, Capo III, Sezione III, dagli articoli 20, 21, 22 e 53 del nuovo provvedimento.
Di seguito, si riportano le novita` principali.
– Il comma 1, lett. a), dell`art. 20 introduce dopo l`art. 6 del Codice degli appalti pubblici l`art. 6-bis, rubricato “Banca dati nazionale dei contratti pubblici“.
La previsione in commento stabilisce che dal 1° gennaio 2013 la documentazione comprovante i requisiti di carattere generale, tecnico- organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure di gara disciplinate dal Codice, e` acquisita esclusivamente presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l`Autorita` di Vigilanza ai sensi dell`art. 62-bis del D.Lgs. n. 82/2005.
Viene, inoltre, stabilito che l`Autorita` di Vigilanza debba indicare con propria deliberazione i dati in relazione ai quali e` obbligatoria l`inclusione della documentazione nella Banca dati, nonche` i termini e le regole per l`inserimento, aggiornamento e consultazione degli stessi. Inoltre, e` stabilito che i soggetti pubblici e privati detentori dei dati dovranno metterli a disposizione dell`Autorita`.
Da ultimo, la nuova disposizione stabilisce che, fino alla data del 1° gennaio 2013, le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori dovranno verificare il possesso dei requisiti secondo le modalita` attualmente vigenti, ossia mediante il casellario informatico per gli appalti di lavori, e mediante la citata Banca dati nazionale per i requisiti di cui all`art. 42, comma 1, lett. a), relativi agli appalti di servizi e forniture.
– Ad opera del comma 1, lett. d) dell`art. 20 del decreto “Semplifica Italia“, all`art. 38, comma 1-ter, del Codice dei contratti, viene parzialmente modificata la previsione relativa alla sanzione della sospensione per un anno dalla partecipazione alle procedure di gara e dagli affidamenti in subappalto, in caso di presentazione di falsa dichiarazione in gara. Infatti, l`originaria previsione che disponeva l`operativita` della sanzione “per un periodo di un anno“ viene sostituita da quella che ne consente l`operativita` “fino ad un anno“, lasciando, quindi, intendere che si possa procedere ad una sorta di graduazione in relazione alla gravita` della dichiarazione resa.
– Sempre l`art. 20 del nuovo Decreto introduce nel Codice dei contratti l`art. 199-bis, che disciplina le procedure per la selezione degli sponsor nel contratto di sponsorizzazione, che, si ricorda, e` disciplinato dall`art. 26 dello stesso Codice.
La nuova disposizione, introdotta dalla lett. h) del comma 1 dell`art. 20, stabilisce che le amministrazioni aggiudicatrici competenti per la realizzazione degli interventi relativi ai beni culturali debbano integrare il programma triennale dei lavori con un allegato che indichi i lavori, i servizi e le forniture per le quali intendono ricercare sponsor per il finanziamento o la realizzazione degli interventi.
La procedura prevede la pubblicazione di un bando di gara sul sito istituzionale dell`amministrazione per almeno trenta giorni. Viene, inoltre, previsto, che l`avviso della pubblicazione del bando debba contenere la sommaria descrizione dell`intervento, l`indicazione del valore di massima e dei tempi di realizzazione, e la richiesta di offerte in aumento sull`importo del finanziamento minimo indicato.
Lo stesso dovra` poi stabilire se la sponsorizzazione sia pura, ossia di mero finanziamento, oppure tecnica, consistente in una forma di partenariato estesa alla progettazione e alla realizzazione di parte o di tutto l`intervento a cura e a spese dello sponsor. La norma prevede un termine non inferiore a sessanta giorni per la presentazione delle offerte, e chiarisce le modalita` per la valutazione delle stesse.
Per i casi in cui non siano presentate offerte, o quando quelle presentate non siano appropriate o siano irregolari o inammissibili, si prevede che la stazione appaltante possa negoziare nei sei mesi successivi il contratto con un altro sponsor, individuato di propria iniziativa. Da rilevare, inoltre, che per le procedure in commento restano fermi sia i requisiti previsti nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, che quelli di partecipazione e quelli generali di cui all`art. 38 del Codice dei contratti, nonche` quelli di idoneita` professionale dei prestatori di servizi e dei fornitori, di cui agli artt. 39, 40, 41 e 42 e 201 dello stesso Codice.
– In seguito alle modifiche introdotte dal comma 3, lett. a), dell`art. 20 del Decreto in commento, all`art. 73 del Regolamento n. 207/2011, che disciplina le sanzioni pecuniarie nei confronti delle SOA, laddove il comma 3 prevede la sanzione della sospensione in aggiunta a quella pecuniaria, viene prevista l`operativita` delle stesse nei casi di violazioni commesse, secondo valutazione dell`Autorita`, con dolo o colpa grave.
– Per cio` che concerne, poi, i criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all`estero, l`art. 84 del Regolamento citato viene integralmente sostituito da una nuova previsione, introdotta dal comma 3, lett. b), dell`art. 20 del Decreto.
Resta ferma la versione precedente del comma 1, relativo alla produzione della documentazione attestante l`esecuzione di lavori alla SOA.
Cambia, invece, il comma 2, che ora prevede che la certificazione venga rilasciata, su richiesta dell`interessato e a sue spese, da un tecnico di fiducia del consolato o del Ministero degli affari esteri, e che dalla stessa risulteranno i lavori eseguiti secondo le diverse categorie, il loro ammontare, i tempi di esecuzione, indicazioni utili relative all`incidenza dei subappalti per ciascuna categoria nonche` la dichiarazione che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito. Gli importi dovranno essere inseriti nel certificato con le indicazioni necessarie per la completa individuazione dell`impresa subappaltatrice, del periodo di esecuzione e della categoria dei lavori eseguiti. La certificazione dovra`, inoltre, essere rilasciata secondo modelli semplificati, individuati dall`Autorita` secondo le modalita` stabilite dalla norma. Viene, inoltre, previsto che, per i soli lavori subappaltati ad imprese italiane, i subappaltatori, per il conseguimento della qualificazione, possano utilizzare il certificato rilasciato all`esecutore italiano o, in mancanza di quest`ultimo, il certificato potra` essere richiesto direttamente dal subappaltatore con le modalita` previste per l`esecutore. La certificazione dovra` essere in lingua italiana o corredata da traduzione. Il consolato italiano all`estero, una volta conseguita la certificazione, la dovra` trasmettere alla competente struttura centrale del Ministero degli Affari Esteri, che dovra` inserirla nel casellario informatico con le modalita` stabilite dall`Autorita`.
Da ultimo, viene previsto che, qualora l`interessato abbia ultimato i lavori e non disponga piu` di propria rappresentanza nel Paese di esecuzione, o la rappresentanza non sia in grado di svolgere a pieno le proprie funzioni a causa di palesi difficolta` nel medesimo Paese, possa fare riferimento alla struttura competente del Ministero degli affari esteri.
-L`art. 21 del Decreto “Semplifica Italia“ modifica il comma 2 dell`art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, relativo alla responsabilita` solidale negli appalti.
Si ricorda che la disposizione in commento riguarda la responsabilita` solidale del committente imprenditore o datore di lavoro con l`appaltatore e ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell`appalto; nella sua versione antecedente comportava il generico obbligo di corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti.
La modifica normativa introdotta dal Decreto “Semplifica Italia“ stabilisce l`obbligo di corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonche` i contributi previdenziali ed i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, e restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili, di cui risponde solo il responsabile dell`inadempimento.
– L`art. 22 del provvedimento in commento introduce alcune modifiche alla disciplina per l`adozione delle delibere del CIPE; inoltre, contiene norme di salvaguardia delle procedure in corso per la stipula dei contratti di programma con le Societa` di gestione aeroportuali, dato il recepimento della Direttiva 2009/12/CE in materia di diritti aeroportuali.
– l`art. 53 interviene sulla disciplina relativa all`edilizia scolastica. Viene, infatti, previsto che, al fine di garantire sul territorio nazionale l`ammodernamento e la razionalizzazione del patrimonio immobiliare scolastico, ed anche per ridurre le spese di funzionamento, il CIPE debba approvare un Piano nazionale di edilizia scolastica.
La proposta di Piano dev`essere trasmessa alla Conferenza unificata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. “Semplifica Italia“, dunque entro 30 giorni dal 10 febbraio 2012, ed il Piano dovra` poi essere approvato entro i successivi 60 giorni. Quest`ultimo dovra` avere ad oggetto la realizzazione di interventi di ammodernamento e recupero del patrimonio scolastico esistente, nonche` la messa in sicurezza, e la costruzione ed il completamento di nuovi edifici scolastici. Gli interventi descritti dovranno essere realizzati al fine di razionalizzare e contenere le spese, nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, e soprattutto favorendo il coinvolgimento di capitali pubblici e privati, mediante interventi di:
– ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, costituito da aree ed edifici non piu` utilizzati;
– costituzione di uno o piu` fondi immobiliari destinati alla valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio immobiliare scolastico ovvero alla promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi;
– messa a disposizione di beni immobili di proprieta` pubblica a uso scolastico suscettibili di valorizzazione e dismissione in favore di soggetti pubblici o privati, mediante permuta, anche parziale, con immobili gia` esistenti o da edificare e da destinare a nuove scuole;
– modalita` di compartecipazione facoltativa degli enti locali.
La disposizione prevede, inoltre, anche la stipulazione di appositi accordi di programma, al fine di realizzare gli interventi previsti, nonche` i provvedimenti da adottare nelle more dell`adozione del Piano, anche per l`adeguamento della normativa tecnica vigente agli standard europei e alle piu` moderne concezioni di realizzazione e impiego degli edifici scolastici.
Da ultimo, viene previsto che gli enti proprietari di edifici adibiti a istituzioni scolastiche, le universita` e gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell`istruzione, dell`universita` e della ricerca, debbano adottare entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto, misure di gestione, conduzione e manutenzione degli immobili finalizzate al contenimento dei consumi di energia e alla migliore efficienza degli usi finali della stessa.