Liquidazione trimestrale dell’Iva, per il limite vale il volume d’affari

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Possono effettuare versamenti trimestrali i contribuenti che nell’anno solare precedente al periodo d’imposta hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 400mila euro, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti o professioni, ovvero a 700mila euro, per le imprese aventi per oggetto altre attività. Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività, senza distinzione dei corrispettivi, il limite è elevato complessivamente a 700mila euro.

E’ questo il chiarimento contenuto nella risoluzione n. 15/E con cui l’Agenzia delle Entrate spiega, tra l’altro, che i contribuenti che non superano le nuove soglie e scelgono la periodicità trimestrale, qualo ra evidenzino un saldo finale a debito, devono effettuare il versamento del conguaglio:

entro il 16 marzo dell’anno successivo, maggiorando l’importo dovuto della percentuale dell’1% entro il termine di pagamento delle somme dovute in base al modello Unico, se viene presentato questo tipo di dichiarazione. In questo caso, se il versamento del saldo viene eseguito dopo il 16 marzo, oltre alla percentuale dell’1%, deve essere corrisposta l’ulteriore maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese.

Il testo della risoluzione è disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it.