E’ legge il mini-decreto Giustizia civile: cause dinanzi al GdP fino a 1.100 euro senza avvocato

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Il nuovo decreto legge sul processo civile, già approvato dalla Camera dei Deputati e ora in attesa del nulla osta del Senato, ha alzato il limite di valore delle cause. Le parti potranno stare in giudizio senza difensore dinanzi al giudice di pace nelle cause di valore fino a 1.100 euro e sempre nei procedimenti di fronte al Gdp arriva un tetto per le spese di giudizio che è pari al valore della domanda

Qualora il decreto divenga legge, per tutte le cause di valore non superiore a 1.100 euro (attualmente il limite è di 516,46 euro) chiunque potrà ricorrere al giudice di pace in modo autonomo, senza bisogno di farsi assistere da un legale.

Giovanni D’Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori e fondatore dello “Sportello dei Diritti”, ricorda che la domanda può essere proposta anche verbalmente al giudice, che ne fa redigere verbale, notificato, a cura dell’attore, alla controparte.

Inoltre la competenza dei giudice di pace è stabilita dall’art. 7 del Codice di procedura civile. In base a questa norma il giudice è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a 5.000 euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice. Sono comprese per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi 20.000,00 euro.

Inoltre esiste in ogni caso la competenza per:

– le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;

– le cause relative alla misura ed alle modalità d’uso dei servizi di condominio di case;

– le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità;

– le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali.