Omissione contributiva: non c’è reato se l’Inps non invita a pagare

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Il datore di lavoro non può essere colpevole del reato di omissione contributiva se non ha ricevuto dall’INPS l’intimazione a pagare entro il termine di tre mesi.

Tale principio è stato espresso da una recentissima pronuncia della Suprema Corte (sentenza n.1.855 del 18 gennaio 2012, liberamente visibile all’interno del gruppo di Facebook “SOS FISCO” – sezione Documenti), la quale ha chiarito che deve considerarsi nulla la condanna del datore di lavoro qualora l’INPS non abbia provveduto ad intimargli il pagamento, nel termine di tre mesi, delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.
L’intimazione dell’INPS ha pagare, dunque, costituisce una condizione essenziale per la configurazione del reato di omissione contributiva.

La Corte di Cassazione, infatti, chiarisce una volta per tutte che “la possibilità concessa al datore di lavoro di evitare l’applicazione della sanzione penale …. è connessa all’adempimento dell’obbligo … da parte dell’ente previdenziale di rendere noto … al datore di lavoro l’accertamento delle violazioni, nonché le modalità e termini per eliminare il contenzioso in sede penale”
Ne consegue, pertanto, che incombe sull’ente previdenziale il compito di assicurare la regolarità dell’intimazione a pagare e di attendere, poi, il decorso del termine di tre mesi prima di trasmettere la notizia di reato alla Procura della Repubblica.

Ma le garanzie dell’imputato non finiscono qui. Chiarisce ancora la Suprema Corte che sarà il giudice di merito che “dovrà provvedere alla verifica che l’imputato sia stato posto in condizione di fruire della causa di non punibilità, accogliendo, in caso di esito negativo, l’eventuale richiesta di rinvio formulata dall’imputato, finalizzata a consentigli di provvedere al versamento delle ritenute”.

Alla luce di tali chiarimenti, appare chiaro che il datore di lavoro e i suoi consulenti sono chiamati come sempre a vigilare in merito al rispetto di tutte le garanzie.

Avv. Matteo Sances

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