Anche per il Tar Equitalia deve esibire le cartelle

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Equitalia è tenuta a esibire copia delle cartelle di pagamento se il contribuente ne fa espressa richiesta.

Pertanto, nel caso in cui il concessionario dovesse limitarsi a produrre solamente gli estratti di ruolo – ossia delle mere stampe dove vengono indicate tutte le cartelle richieste al contribuente – ma non la copia delle cartelle non vi è sufficiente prova della notifica degli atti.

Ciò è quanto sostenuto dai giudici del TAR della Calabria, i quali dichiarano che “non è sufficiente … il mero deposito in semplice copia degli estratti di ruolo, agli atti del fascicolo di causa, perché vanno esibiti gli atti in copia integrale e conforme all’originale, allo scopo di consentire la piena conoscenza del loro contenuto” (Sent. TAR per la Calabria, sez. staccata di Reggio Calabria n.301/09 del 30/04/2009; liberamente visibile su www.studiolegalesances.it – Sez. Documenti).

Continua, dunque, a riscuotere molto interesse il problema legato alla documentazione che Equitalia è tenuta a fornire al contribuente per provare la corretta notifica delle cartelle esattoriali.

A volte, infatti, può succedere che il contribuente venga a conoscenza delle cartelle solo casualmente perché, ad esempio, notificate in modo non corretto oppure ne venga a conoscenza attraverso atti successivi (come in caso di notifica di pignoramenti su c/c bancari o di un’iscrizione ipotecaria).

In pratica, come già accennato in un precedente articolo intitolato “Equitalia deve produrre in giudizio le cartelle” (si veda articolo su internet: http://www.nocensura.com/2012/01/esclusivo-multe-e-notifiche-via.html), il concessionario è tenuto a produrre non solo la relata di notifica (in caso di consegna a mano) o la ricevuta di ritorno (in caso di notifica a mezzo posta) ma anche copia della cartella esattoriale (in quell’occasione erano state citate alcune sentenze della Commissione Tributaria di Parma come la n. 15/07/10 e la n.40/01/10 sempre visibili su www.studiolegalesances.it – Sez. Documenti).

Solo in questo modo, infatti, viene data prova sia della ricezione della cartella da parte del contribuente (attraverso la relata di notifica) che del contenuto della cartella stessa (con la copia dell’atto).

La mancata esibizione delle cartelle da parte del concessionario della riscossione, dunque, non prova la correttezza delle operazioni di notifica degli atti.

Proprio in riferimento a ciò, si segnala un’altra importante sentenza del TAR della Calabria, la quale chiarisce che ogni cittadino “…ha in ogni caso un interesse giuridicamente rilevante ad accedere e ad ottenere copia della documentazione richiesta al fine dell’attivazione di eventuali ricorsi” e continua ancora sottolineando che “in proposito non può apparire sufficiente l’esibizione di copia degli estratti di ruolo, né il Collegio può aderire alla tesi dell’ETR (concessionario) secondo cui la cartella esisterebbe in un unico originale notificato alla parte e non ne sarebbero disponibili copie, in quanto in tal modo viene pregiudicata l’aspettativa della parte ad effettuare i controlli del caso” (Sent. TAR per la Calabria, sez. staccata di Reggio Calabria n.172/07 del 26/02/2007).

Alla luce di quanto illustrato, pertanto, appare palese il diritto di ogni contribuente di visionare copia degli atti che lo riguardano, pena l’illegittimità delle pretese.

Avv. Matteo Sances

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