Non si applica agli eredi la tassazione ordinaria sulle somme superiori a un milione di euro spettanti per la cessazione di un rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa. E’ solo uno dei chiarimenti contenuti nella circolare n.3/E, diffusa, con cui l’Agenzia fornisce chiarimenti sulle nuove disposizioni contenute nell’articolo 24, comma 3, del Dl 201/2011, che introduce la tassazione ordinaria sulle somme spettanti per la cessazione di un rapporto di la voro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa, per la parte che eccede il milione di euro. La nuova regola si applica per le indennità e i compensi, il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011.
Le somme interessate – La circolare chiarisce che concorrono alla formazione del monte di un milione di euro, che fa scattare la tassazione ordinaria invece di quella separata, sia il trattamento di fine rapporto, sia le indennità equipollenti e tutte le altre indennità e somme percepite una tantum in relazione alla cessazione del rapporto lavorativo. Inoltre, il documento di prassi detta le istruzioni secondo cui la singola tipologia di reddito deve essere inserita prioritariamente nel reddito complessivo.
I contribuenti coinvolti – Sono interessati dalla novità normativa tutti i soggetti passivi Irpef, sia residenti che non residenti in Italia, a patto che abbiano maturato il diritto a percepire l’indennità e i compensi a decorrere dal 1° gennaio 2011.
Anche i contribuenti che hanno cessato un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa rientrano nell’ambito applicativo della norma, in relazione alle indennità e alle altre somme e valori percepiti in virtù della risoluzione dei rapporti. Sono compresi i compensi e le indennità, incluse le stock options, percepiti per la cessazione degli uffici di amministratore di società.
Per quanto riguarda gli eredi, invece, la norma non si applica e di conseguenza le indennità e i compensi erogati agli eredi o agli aventi diritto del dipendente o collaboratore deceduto restano assoggettati a tassazione separata.
Istruzioni per i sostituti d’imposta – La circolare fornisce indicazioni dettagliate ai sostituti d’imposta, che nell’operare le ritenute , devono tenere conto che l’importo eccedente il milione di euro concorre alla formazione del reddito complessivo. Per il 2011, i sostituti devono liquidare distintamente l’imposta dovuta a titolo di tassazione separata, quella dovuta a titolo di tassazione ordinaria , nonché l’imposta eventualmente dovuta ad altro titolo.