Solidarietà all’appello con il saldo Irpef di giugno

0
768

Contributo di “Solidarietà” alla cassa entro il prossimo 18 giugno insieme al saldo Irpef. L’imposta straordinaria del 3% sui redditi sopra i 300mila euro può essere versata anche tramite compensazione e a rate fino al mese di novembre. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 4/E di oggi, accende i riflettori sul contributo introdotto per il 2011, il 2012 e il 2013 dalla “manovra di ferragosto” (Dl 138/2011) e ne illustra, anche con esempi pratici, ambito di applicazione, modalità di calcolo e di versamento ed effetti sull’Irpef.

Il contributo di solidarietà – introdotto “in considerazione dell’eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea” – è dovuto sul reddito complessivo (art. 8 del Testo unico imposte sui redditi, Tuir) di importo superiore ai 300mila euro lordi annui dai soggetti passivi Irpef. Per determinare la somma da versare bisogna prendere in considerazione il reddito complessivo al lordo delle deduzioni e applicare l’imposta straordinaria del 3% alla sola parte eccedente i 300mila euro. Restano fuori dal calcolo i redditi esenti, soggetti a tassazione separata, a ritenuta d’imposta o a imposte sostitutive dell’Irpef, come ad esempio i redditi da locazione in caso di opzione per la “cedolare secca” sugli affitti.

Le regole per dipendenti pubblici e pensionati – Con riferimento ai dipendenti pubblici e ai pensionati interessati, rispettivamente, dalla riduzione operata dalla manovra d’estate 2010 (Dl 78/2010) sui trattamenti economici complessivi superiori a 90mila euro lordi annui, e dal contributo di perequazione introdotto dalla manovra di luglio 2011 (Dl 98/2011) sui trattamenti pensionistici oltre la stessa soglia, la circolare sottolinea che l’imposta straordinaria si applica sui redditi ulteriori rispetto a quelli già interessati dal “taglio”, una volta verificato che il reddito complessivo ha superato l’asticella dei 300mila euro.

Il versamento segue il saldo Irpef, ok a compensazione e rate – La circolare ricorda che, per il versamento, vale la stessa tabella di marcia già prevista per il saldo Irpef: l’importo deve quindi essere versato entro il 16 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione (18 giugno per il 2012), mentre non sono dovuti versamenti in acconto. Via libera alla possibilità di avvalersi della compensazione e di rateizzare fino al mese di novembre, esattamente come per l’Imposta sul reddito delle persone fisiche. Nel caso di dipendenti, sarà il sostituto d’imposta a determinare l’ammontare del contributo, in sede di conguaglio di fine anno, e a trattenerlo ai fini del versamento (entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la trattenuta).

La deducibilità gioca d’anticipo – La circolare spiega, infine, che il contributo è deducibile dal reddito complessivo prodotto nello stesso periodo d’imposta, ovvero, diversamente da quanto accade generalmente, in base al principio di competenza. Quest’anno, dunque, al momento della dichiarazione (con Unico o 730/2012) i contribuenti potranno quindi “tagliare” dal reddito complessivo 2011 il contributo di solidarietà dovuto per lo stesso periodo d’imposta, anche se versato nel 2012. La stessa regola vale anche per il calcolo delle addizionali regionali e comunali all’Irpef.

Il testo della circolare è disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it.