Il Dl sulle liberalizzazioni in materia di ordini professionali ha subito ulteriori modifiche. Dopo le diverse perplessità sollevate dai rappresentati delle categorie professionali, in primis gli avvicati, il maxiemendamento è stato licenziato in Commissione Industria del Senato e ora si prepara ad essere vagliato a Palazzo Madama. Ecco le principali novità:
Tariffe
Entro 120 giorni dall’entrata in vigore del testo, il ministero di Giustizia dovrà fissare i paramentri in base ai quali si dovranno stabilire i compensi. In questo modo sarà ufficiale l’abolizione dei tariffari. Fino a quel momento, le tariffe rimarrano in auge ai fini delle spese giudiziali e della retribuzione del professionista.
Preventivo
Rimane per il professionista l’obbligo di pattuire con il cliente un preventivo definito “di massima” dove saranno indicate le spese, gli oneri e i contributi di ogni genere. Salta, invece, l’obbligo di redazione scritta del documento.
Tirocini
Tutti i tirocini verranno ridotti ad un massimo di 18 mesi, sei dei quali potranno essere svolti nel corsi degli studi universitati a patto che sia stata stipulata una convenzione tra Ordine di riferimento e Università. Al tirocinante, inoltre, sarà dovuto un rimborso forfettario per le spese sostenute da fissare dopo i primi sei mesi.
Società tra professionisti
Anche questa possibilità è stata riconfermata dal Dl approvato. Gli studi professionali potranno associarsi tra loro inserendo all’interno del Consiglio anche soci di capitale con uno sbarramento del 33%. Se dovesse venire meno il requisito del 33%, la società dovrà essere sciolta dal Consiglio dell’Ordine. I poteri di quest’ultimo saranno limitati alla proposizioe dell’ingresso di altri eventuali soci terzi.
Assicurazione
Infine, il professionista sarà obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tuteli i clienti da eventuali rischi dovuti al mestiere e che potrebbero ledere loro.
Privacy
In ultimo è stato rafforzato il capitolo della privacy lasciando al professionista la possibilità di tenere segereti tutti gli atti delle cause affidategli anche ai propri soci, comrpesi quelli di capitale.
C.M.