La legge Comunitaria 2010 (l.217/2011) cambia le carte in tavola per quanto concerne i rapporti fiscali per quanto concerne prestazioni lavorative con soggetti esteri. Secondo quanto previsto dalle nuove norme, infatti, viene stabilito una tempistica per le operazioni: per i servizi limitati nel tempo, si prende in considerazione le data in cui questi sono stati espletati completamente; per i servizi periodici e continuativi, invece, la data da tenere presente corrisponde al momento in cui viene maturato il corrispettivo.
Servizi limitati nel tempo
Al fine di rispettare queste due date, dunque, e comunicare al fisco le eventuali informazioni Iva, è necessario fissare un tempo anche per il completamento della prestazione/servizio: dal lato del fornitore estero, questi dovrà indicare la data in questione; da lato, invece, del cliente, quersti sarà tenuto a versare l’Iva solo dopo che avrà ricevuto la rispettiva fattura.
Servizi periodici e continuativi
In questo caso vale la regola della maturazione dei corrispettivi e il cliente dovrà fare riferimento alla data del ricevimento della fattura del fornitore. In caso contrario, la sanzione andrà da un minimo del 100% ad un massimo del 200% dell’Iva corrispondente.
Integrazione obbligatoria
Ultima novità è quella della integrazione obbligatoria della fattura che risulterà obbligatoria dal 17 marzo di quest’anno. Tale documento andrà a sotituire l’autofattura. Il cliente, dunque, dovrà integrare nei propri registi la fattura che riceverà dal fornitore estero che lo vincolerà a versare l’Iva a partire dalla data di ricevimento della stessa. Per questo motivo è consigliabile avere dei registri separati per le diverse tipologie di operazioni.
C.M.