“La tariffa rifiuti non è assoggettabile all’ IVA del 10% in quanto è costituisce un entrata tributaria e non un corrispettivo per il servizio reso”. Dalle ore 10 di domani, fino al 30 marzo 2012, tutti i contribuenti italiani potranno inoltrare la domanda a Lo Sportello del Contribuente via email a info@contribuenti.it per ottenere il modello UNICO IRT/2012 e l’assistenza per richiedere il rimborso dell’IVA pagata sulla Tariffa rifiuti TIA1 e TIA2.
Il nuovo modello UNICO IRT 2012, utilizzabile dalla prossima settimana per chiedere il rimborso dell’IVA pagata sulla Tariffa rifiuti, è stato aggiornato con le novità introdotte dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 3756 del 9 marzo 2012, che ha le cassato l’interpretazione data dalle Finanze bollandole come “frutto di una forzatura logica del tutto inaccettabile”. Sono stati inseriti i nuovi quadri PF per le persone fisiche, SC per le società di capitale, SP per le società di persone e ENC per gli enti commerciali. Per tutti è stato previsto il campo IO, “Indebito Oggettivo” dove inserire l’importo annuale dell’ IVA pagata, da richiedere a rimborso, per la quale non sussiste il requisito oggettivo impositivo (art. 2033 c.c.).
Le richieste pervenute saranno valutare in ordine cronologico, per ciascuna categoria di Contribuenti, con precedenza assoluta per coloro che sono in regola con il pagamento delle imposte e delle quote associative.
Nel caso in cui i Contribuenti italiani dovessero incontrare difficoltà nella compilazione del modulo, potranno avvalersi dell’ assistenza del Team IRT presente presso le Direzioni Regionali di Contribuenti.it – Associazione Contribuenti Italiani entro e non oltre il 30 marzo 2012.
Lo Sportello del Contribuente stima che, tra famiglie e imprese, la P.A. dovrà rimborsare oltre 300 milioni l’anno.
Per le famiglie il rimborso è medio è di circa 520 euro, mentre per le imprese ammonta a circa 4.250 euro.
Per il presidente di Contribuenti.it Associazione Contribuenti Italiani, Vittorio Carlomagno, il rimborso come sancito dalla Corte Cassazione dovrà erogato, entro 60 giorni dal ricevimento della istanza di rimborso, in un’unica soluzione dal gestore del servizio pubblico che ha applicato la tariffa e addebitato l’Iva oppure dal Comune, nel solo caso in cui la tariffa sia stata applicata da quest’ultimo.
Ulteriori informazioni saranno disponibili sul sito www.contribuenti.it o su Contribuenti.it Magazine.