Si applicano alle compensazioni effettuate a partire dal 1° aprile 2012 le nuove regole sull’utilizzo dei crediti Iva introdotte dall’articolo 8, commi 18 e 19, del Dl n. 16/2012. A prevederlo è un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, in fase di emanazione, secondo quanto disposto dall’articolo 8, comma 20, del Decreto semplificazioni.
Vecchie regole – Fino al 31 marzo 2012, i contribuenti potranno continuare a compensare il credito Iva, fino al limite di 10 mila euro annui, senza aver necessariamente già presentato la dichiarazione o l’istanza da cui il credito emerge.
Nuove regole e decorrenza – Dal 1° aprile 2012, invece, la compensazione di importi annui superiori ai 5 mila euro potrà essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichi arazione, o dell’istanza, da cui il credito emerge. Questa regola vale sia per la compensazione del credito annuale sia per quello relativo a periodi inferiori all’anno. Ad esempio, se nell’anno d’imposta 2011 il contribuente ha maturato un credito annuale di 6 mila euro, presentando la relativa dichiarazione annuale da oggi ed entro il 31 marzo 2012, lo stesso potrà utilizzare per intero il credito Iva a partire dal successivo 16 aprile 2012.