Poste Italiane: Antitrust avvia istruttoria per abuso posizione dominante

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Il procedimento dovrà accertare se Poste applichi ai propri clienti finali un prezzo finale privo dell’Iva anche nei casi di fornitura di servizi postali frutto di negoziazioni individuali, proponendo così offerte economicamente non replicabili da parte dei concorrenti.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 6 marzo 2012, ha deciso di avviare un’istruttoria nei confronti di Poste Italiane per verificare se la società abbia abusato della posizione dominante detenuta nel settore dei servizi postali liberalizzati.

Il procedimento dovrà valutare se i comportamenti di Poste possono configurare un abuso di posizione dominante in violazione dell’art. 102 del Trattato Europeo, nell’ipotesi in cui venisse accertato che la stessa fornisce in esenzione IVA anche i servizi oggetto di negoziazione individuale. Infatti, mentre tutti gli operatori postali devono applicare sui prezzi offerti l’imposta sul valore aggiunto, Poste Italiane beneficerebbe di un notevole vantaggio competitivo potendo formulare offerte esenti da IVA.

Nel merito, Poste sarebbe in condizione, non per ragioni di efficienza economica ma per il favorevole trattamento fiscale, di formulare offerte che potrebbero non essere replicabili, perché costerebbero almeno il 20% in meno rispetto a quelle formulabili dai concorrenti, che si troverebbero così ostacolati nell’acquisire domanda nei settori liberalizzati non riservati (la posta massiva, la posta prioritaria, nazionale e internazionale, le raccomandate, la posta assicurata, le stampa, i pacchi).

L’Antitrust dovrà esaminare la condotta di Poste Italiane alla luce della normativa nazionale e comunitaria e, in particolare, delle linee interpretative fornite dalla Corte di Giustizia, nella sentenza del 23 aprile 2009 (che dovrebbero trovare immediata applicazione nell’ordinamento interno a prescindere dalla corretta ed integrale trasposizione della disciplina comunitaria in una disposizione normativa nazionale) secondo le quali i servizi negoziati individualmente dovrebbero ritenersi esclusi dall’esenzione IVA.

Per questo l’istruttoria avviata dovrà anche valutare, laddove ne ricorressero i presupposti, in che misura i comportamenti della società siano stati imposti o facilitati da disposizioni normative di settore e decidere, sulla base della giurisprudenza comunitaria, la disapplicazione della norma in questione (l’art. 10, comma 16, D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, così come modificato dall’articolo 2, comma 4-bis, del decreto legge 25 marzo 2010 n. 40).

L’istruttoria dovrà chiudersi entro il 4 febbraio 2013.