Aliquota al 12,5% per i proventi dei titoli pubblici e per quelli di natura obbligazionaria emessi da Stati esteri presenti nella white list, conferma del regime di favore al 5% per i titoli di risparmio dell’economia meridionale e possibilità di affrancare il costo dei titoli e delle altre attività finanziarie possedute alla data del 31 dicembre 2011.
Sono questi alcuni dei punti su cui si sofferma la circolare 11/ E, emanata oggi dall’Agenzia delle Entrate, che illustra le novità introdotte dal Dl n. 138 del 2011, che ha unificato al 20% le ritenute e le imposte sostitutive da applicare sui redditi di natura finanziaria.
L’aliquota unica al 20% – Il decreto legge 138/2011, integrato dal decreto “mille proroghe” e dal decreto “liberalizzazioni”, nonché dai decreti ministeriali di attuazione, ha stabilito che le ritenute e le imposte sostitutive sui redditi di capitale e su quelli diversi di natura finanziaria sono applicate nella misura generale del 20%. Prima della modifica normativa, le aliquote di tassazione erano tre, 12,5%, 20% e 27%.
L’aliquota del 20% si applica, quindi, a interessi, premi e altri redditi di capitale, divenuti esigibili, nonché ai redditi diversi di natura finanziaria realizzati a decorrere dall’ 1 gennaio 2012.
Le eccezioni – Per salvaguardare interessi di natura pubblica o meritevoli di tutela la norma ha escluso dall’applicazione dell’aliquota al 20% alcune tipologie di proventi e rendimenti.
I proventi dei titoli pubblici continuano a scontare l’aliquota del 12,5%, sia per i redditi di capitale (interessi e scarti di emissione), sia per i redditi diversi di natura finanziaria (capital gains), a patto che si tratti dei titoli indicati nell’articolo 31 del Dpr n. 601 del 1973, tra i quali, per esempio, i titoli del debito pubblico e i buoni postali. Beneficiano della stessa agevolazione i titoli emessi da enti sovranazionali o internazionali riconosciuti in Italia e i titoli di natura obbligazionaria, a prescindere dalla loro scadenza, emessi da Stati esteri presenti nella white list.
E’, inoltre, confermato il regime di favore per i titoli di risparmio dell’economia meridionale (i cosiddetti Trem bond), per i quali l’aliquota di tassazione degli interessi, dei premi e degli altri frutti resta al 5%.
Tempi e modi dell’affrancamento – Per i redditi diversi, al fine di evitare che l’aumento dell’aliquota incida su quanto maturato antecedentemente all’1 gennaio 2012, è stata prevista la possibilità di affrancare il costo o il valore di acquisto dei titoli, delle quote e delle al tre attività finanziarie possedute alla data del 31 dicembre 2011 al di fuori dell’esercizio di un’impresa commerciale, mediante il versamento dell’imposta sostitutiva del 12,5%.
Per poter usufruire di questa possibilità, il contribuente deve esercitare un’opzione che deve essere resa entro il 31 marzo 2012 per i contribuenti in regime del risparmio amministrato, mentre l’opzione va esercitata in dichiarazione per i contribuenti che determinano il capital gain nella dichiarazione dei redditi.
Nel primo caso, le imposte vanno versate dall’intermediario entro il 16 maggio 2012; mentre nel caso l’opzione sia esercitata in dichiarazione il pagamento va effettuato dagli stessi contribuenti entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.
Il testo della Circolare 11/E è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate – www.agenziaentrate.gov.it – nella sezione “Provvedimenti, Circolari e Risoluzioni”.