La Commissione europea ha inflitto ammende per un totale di 85 876 000 euro a nove produttori europei di ferramenta per finestre per aver costituito un cartello mediante il quale hanno convenuto incrementi di prezzo comuni, in violazione delle norme antitrust dell’UE. La collusione si è protratta dal novembre 1999 al luglio 2007 e ha danneggiato gli acquirenti europei di finestre di tutti gli Stati membri dell’UE e dello Spazio economico europeo (SEE). Le imprese coinvolte sono Roto, Gretsch-Unitas, Siegenia, Winkhaus, Hautau, Fuhr, Strenger (tutte tedesche), Maco (Austria) e AGB (Italia). Essendo stata la prima impresa a fornire informazioni sul cartello, Roto ha ottenuto l’immunità totale dalle ammende in base alla comunicazione della Commissione sul trattamento favorevole del 2006. Data la loro collaborazione nell’indagine, le ammende inflitte a Gretsch-Unitas e a Maco sono state ridotte rispettivamente del 45% e del 25%
Joaquín Almunia, Vicepresidente della Commissione europea e Commissario per la concorrenza ha dichiarato: “Per oltre sette anni gli acquirenti di finestre di tutta Europa hanno dovuto fronteggiare un cartello. Siamo fermamente decisi a lottare contro queste pratiche illecite, che vengano da grandi multinazionali o da imprese familiari. Se da una parte abbiamo avuto cura che le multe che abbiamo imposto oggi non fossero eccessive, esse restano alte rispetto al giro d’affari delle imprese e serviranno da monito qualora le imprese pensassero di fare altre intese sui prezzi”.
I prodotti interessati sono i meccanismi metallici che permettono di aprire e chiudere le finestre e le porte‑finestre: il tipo più comune è il cosiddetto “anta a ribalta” che permette di aprire completamente la finestra o di inclinarla verso l’interno con un’unica maniglia.
ll cartello ha avuto un impatto diretto sui clienti nello Spazio economico europeo (SEE), in quanto la ferramenta è una componente importante delle finestre e delle porte‑finestre vendute in tutta Europa. La dimensione del mercato è stata stimata in almeno 1 miliardo di euro. Congiuntamente, le imprese coinvolte detengono elevate quote di mercato all’interno del SEE, soprattutto sul mercato dei meccanismi per ante a ribalta, del quale rappresenterebbero oltre l’80% delle imprese presenti.
Il cartello era ben organizzato e le riunioni avevano luogo a scadenze precise: ogni anno, durante la terza settimana di novembre, le parti si incontravano in occasione delle riunioni dell’associazione di categoria in Germania. Queste riunioni periodiche erano denominate “Conferenze permanenti”. Al mattino, prima della riunione ufficiale, le parti si riunivano per fissare un aumento dei prezzi per l’anno seguente o per accordarsi su una maggiorazione dei costi delle materie prime. Durante l’anno successivo, i membri del cartello si incontravano nuovamente per informarsi reciprocamente in merito alle varie misure adottate per attuare l’aumento convenuto del prezzo Anche i rappresentanti locali delle vendite di tutta Europa intrattenevano contatti regolari per assicurare il successo del cartello.
Ammende
Le ammende sono state fissate in base agli orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende. La Commissione ha tenuto conto delle vendite dei prodotti interessati realizzate dalle imprese nel SEE, dell’elevata gravità della violazione, della dimensione geografica del cartello (SEE) e della sua durata. Per la maggior parte delle imprese coinvolte in questo caso la ferramenta per finestre rappresenta una percentuale notevole del fatturato: per questo motivo le ammende di quasi tutte le parti avrebbero raggiunto la soglia massima consentita dal regolamento antitrust del 10% del fatturato globale. In via eccezionale, la Commissione ha esercitato il suo potere discrezionale a norma del punto 37 degli orientamenti (si veda IP/06/857 e MEMO/06/256) e ha ridotto le ammende in maniera da tenere conto della natura monoprodotto delle imprese e delle differenze riscontrate a livello di partecipazione all’infrazione.
Roto ha beneficiato dell’immunità totale in base alla comunicazione della Commissione sul trattamento favorevole del 2006, in quanto ha rivelato alla Commissione l’esistenza del cartello e ha fornito informazioni utili per provarne l’esistenza. Le ammende inflitte a Gretsch-Unitas e a Maco sono state ridotte rispettivamente del 45% e del 25% in virtù della loro cooperazione con la Commissione. Per applicare le riduzioni si è tenuto conto del momento in cui le imprese hanno deciso di collaborare e della misura in cui gli elementi probatori forniti hanno aiutato la Commissione ad accertare l’esistenza dei rispettivi cartelli.
Incapacità contributiva
Una delle imprese ha invocato la propria incapacità contributiva a norma del punto 35 degli orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende. La Commissione ha esaminato in modo approfondito la domanda , analizzando da un punto di vista finanziario e qualitativo la capacità dell’impresa interessata e degli azionisti di pagare l’importo finale dell’ammenda inflitta e tenendo conto del probabile effetto che tale pagamento avrebbe avuto sulla vitalità economica dell’impresa. A seguito di tale valutazione, la Commissione ha concesso una riduzione pari al 45% dell’ammenda.
Contesto
L’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) vieta i cartelli e le pratiche commerciali restrittive.
L’indagine della Commissione è cominciata con una serie di accertamenti a sorpresa nel luglio 2007 (si veda MEMO/07/276). Nel giugno 2010 la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti nei confronti delle imprese (si veda IP/10/776), le quali hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni e di essere ascoltate.
La versione non riservata della decisione odierna verrà pubblicata, non appena disponibile, all’indirizzo seguente:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39452
Per ulteriori informazioni sull’azione della Commissione nei confronti dei cartelli, si veda il suo sito sui cartelli.
Azioni di risarcimento del danno
Le persone o imprese vittime del comportamento anticoncorrenziale descritto nel presente caso possono adire i tribunali degli Stati membri per chiedere il risarcimento dei danni subiti. Sia la giurisprudenza della Corte che il regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio confermano che, nelle cause dinanzi ai giudici nazionali, una decisione della Commissione costituisce una prova acquisita del sussistere del comportamento e della sua natura illecita. Nel determinare l’importo del risarcimento non è necessario applicare una riduzione per tenere conto delle ammende che la Commissione ha inflitto alle imprese in questione.
La Commissione ritiene che le richieste di risarcimento fondate debbano mirare all’equo indennizzo delle vittime di una violazione per il danno subito. Maggiori informazioni sulle azioni di risarcimento dei danni derivanti da una violazione delle norme antitrust, compresi i risultati della consultazione pubblica e una sintesi per i cittadini, sono disponibili all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/actionsdamages/documents.html